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Super deduzione del costo per le nuove assunzioni 2024 – Novità del DLgs. 216/2023 (c.d. “Riforma IRPEF e IRES” attuativo della L. 111/2023, legge delega di riforma fiscale)

L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 prevede, per il 2024, una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (in attuazione dell’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 111/2023). Con un DM di prossima emanazione saranno definite le relative disposizioni attuative.
In particolare, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 risulti superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023.
Viene inoltre prevista un’agevolazione potenziata per le assunzioni di determinate categorie di dipendenti di cui all’Allegato 1 (es. donne con almeno due figli minori, soggetti che escono dal reddito di cittadinanza, giovani).

Fonte: notiziario Eutekne

Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota della cedolare secca – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)

Dall’1.1.2024, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 co. 63 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), l’aliquota della cedolare sulle locazioni brevi passa “a regime” al 26%, ma sarà possibile ottenere l’applicazione dell’aliquota “ridotta” pari al 21%, su un immobile destinato a locazione breve, indicandolo in dichiarazione.
Ad una prima lettura, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Invece, la ritenuta sulle locazioni brevi, che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve o i corrispettivi di contratti assimilati, resta al 21% ma assume in ogni caso natura di acconto rispetto all’imposta dovuta (che si tratti di imposta sostitutiva, o di IRPEF per i soggetti che non hanno optato per la tassa piatta).

Fonte: notiziario Eutekne

Assegni bancari – Limiti – Principio del “favor rei” – Esclusione (Cass. 4.8.2023 n. 23819)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4.8.2023 n. 23819, ha precisato che:

  • gli interventi che hanno innalzato i limiti all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore (titoli contemplati dal primo comma del art. 49 del DLgs. 231/2007) non rilevano rispetto all’art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • nel contesto delle sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio non si applica il principio del favor rei di cui all’art. 23-bis co. 3 del DPR 148/88, che attiene alle sanzioni amministrative per infrazioni in materia valutaria.

Fonte: notiziario Eutekne

Novità della Legge delega di riforma fiscale

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale contiene alcuni criteri direttivi in tema di processo tributario, in particolare:

  • si potranno impugnare le ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare (ciò, almeno ad un primo esame, vale in particolar modo per l’ordinanza ai sensi dell’art. 62-bis del DLgs. 546/92);
  • si dovrà rafforzare il divieto di produrre documenti nuovi in gradi successivi al primo (attualmente, per effetto dell’art. 58 co. 2 del DLgs. 546/92 non c’è alcun limite alla produzione documentale in appello).

Fonte: notiziario Eutekne

Riduzione dell’aliquota IRES per le società virtuose – Novità del Ddl. delega di riforma fiscale

Analizzando il Ddl. di delega fiscale, si osserva che la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede, come elemento caratterizzante, la riduzione dell’aliquota IRES a condizione che le imprese adottino alcuni comportamenti considerati virtuosi.
Le condizioni per il mantenimento dell’aliquota ridotta sono due e vanno rispettate entro i due periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato ad aliquota ridotta:
– una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, al netto delle perdite pregresse, deve essere impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli ritenuti “qualificati”, e in nuove assunzioni;
– gli utili non devono essere distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
Gli investimenti (e le assunzioni) non sono legati all’utile (c.d. utile reinvestito), ma ciò che rileva è il reddito da impiegare negli investimenti.

Fonte: notiziario Eutekne

Eliminazione delle 8 rate – Novità della L. 197/2022 – Simulatore di calcolo

L’art. 3-bis del DLgs. 462/97, come modificato dalla L. 197/2022, prevede che l’avviso bonario può essere dilazionato sempre in massimo 20 rate trimestrali.
Prima della L. 197/2022, la dilazione era ammessa in un numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000,00 euro oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.
La circ. Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2023 n. 1 ha specificato che l’elevazione a 20 del numero massimo di rate opera anche per le dilazioni in corso all’1 gennaio 2023.
Per questa ragione, in data 30.3.2023 è stato messo a disposizione, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, un simulatore di calcolo per rimodulare le rate.

Fonte: notiziario Eutekne

Informativa Enviromental, Social and Governance (ESG) – Novità applicabili dall’1.1.2023

Il Regolamento europeo 2019/2088 ha l’obiettivo di creare un sistema ordinato nel mondo dei cosiddetti investimenti finanziari sostenibili ESG (environment, social, governance), contraddistinto da una elevata discrezionalità in cui la qualifica di “green” non risponde a requisiti adeguatamente regolamentati, principale causa del fenomeno di greenwashing (ovvero di operazioni di mero marketing da parte di operatori finanziari nella raccolta di fondi e immissione sul mercato nuovi prodotti che rispondono quasi esclusivamente all’esigenza di rendere appetibili all’investitore strumenti finanziari senza alcun effettivo fondamento di sostenibilita`).
In tale contesto, la compliance indicata da tale Regolamento dovrebbe andare di pari passo e coniugarsi con il Regolamento 852/2020 sulla tassonomia.

Attestazioni della Direzione (documento di ricerca Assirevi febbraio n. 251/2023)

Nel documento di ricerca n. 251, che aggiorna e sostituisce il documento di ricerca n. 233R (di febbraio 2022), Assirevi introduce alcuni esempi relativi alle responsabilità della Direzione della società revisionata alla luce delle novità apportate al DLgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) oltre ad altre modifiche su aspetti di maggiore attualità e rilevanza in materia di revisione contabile e di applicazione dei principi contabili (quali gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina).
Si ricorda che il revisore deve richiedere alla Direzione di fornire una attestazione scritta in merito, in particolar modo, ai seguenti aspetti:

  • che ha adempiuto alle proprie responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
  • che ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione e che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Domanda di rottamazione – Debiti inclusi in rottamazioni pregresse (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023)

Per effetto dell’art. 1 co. 249 della L. 197/2022, la rottamazione dei ruoli riguarda anche debiti inerenti alle pregresse rottamazioni, decadute ad esempio per tardivo pagamento delle rate.
Nel comunicato stampa del 20.1.2023 si specifica che ciò riguarda anche le rottamazioni in essere, dunque i debitori possono interrompere il pagamento delle rate scadenti nel 2023 onde fruire della più vantaggiosa “rottamazione-quater” presentando domanda entro il 30.4.2023.
Dovrebbero essere stralciati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ma il comunicato stampa, su questo punto, non appare chiaro.

Fonte: notiziario Eutekne

Domanda di rottamazione – Modalità di invio (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023)

È stato rilasciato un applicativo strumentale all’invio telematico della domanda di rottamazione dei ruoli, il cui termine scade il 30.4.2023.
Ciò è utilizzabile anche dai debitori che non sono in possesso della c.d. identità digitale ed è possibile indicare un domicilio per la ricezione dei successivi atti (in primis, la comunicazione di liquidazione delle somme che sarà notificata entro il 30.6.2023).
Nel comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023 si afferma che, entro il 30.4.2023, è possibile integrare la domanda indicando ulteriori carichi da definire non specificati nella domanda originaria.
Si possono rottamare solo alcuni ruoli contenuti in una medesima cartella di pagamento.

Fonte: notiziario Eutekne

Detenzione di cripto-attività – Applicazione dell’imposta di bollo o dell’IVAFE

Fino all’anno scorso, le cripto-attività non erano soggette all’IVAFE, come chiarito anche dalle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 788, 24.8.2022 n. 433 e 26.8.2022 n. 437.
A partire dall’1.1.2023, invece, la L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che anche le cripto-attività risultano soggette all’imposta di bollo o, alternativamente, a un’imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale dello 0,2%.
L’imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Gli obblighi di assolvimento di quest’ultima vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo.
Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolverla.

Fonte: notiziario Eutekne

Trattamento contabile delle misure sulla cd “pace fiscale”

L’Autore evidenzia che il componente positivo di reddito conseguente alle varie misure di pace fiscale contenute nella L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) deve essere rilevato in riduzione della voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico.
Il documento OIC 25 (§ 27) stabilisce, infatti, che, tale voce comprende “le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni)” che “possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria”, nonché “la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti”.
A seguito della definizione, l’eventuale importo rilevato nella voce “B.2 – Fondi per imposte, anche differite” deve essere riclassificato nella voce “D.12 – Debiti tributari”, in quanto lo stesso diviene certo e determinato sia quantitativamente che temporalmente.
L’ammontare del debito tributario esigibile oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio per effetto della rateizzazione del nuovo importo dovuto a seguito della definizione deve essere separatamente indicato nello Stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.
Ad avviso dell’Autore, infine, a fronte della definizione, occorre fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

Fonte: notiziario Eutekne

Riserve di patrimonio netto annullate – Riflessi sulla fiscalità dell’assegnazione – Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37:

  • l’assegnazione agevolata di beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve in misura pari al valore di assegnazione del bene, il quale può essere pari, inferiore o superiore al suo valore netto contabile;
  • se le riserve sono insufficienti allo scopo, l’operazione non può avere luogo.
    La fiscalità dell’operazione è, però, indipendente dai suoi riflessi contabili, per cui:
  • le plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva dell’8% in capo alla società sono determinate contrapponendo al costo fiscalmente riconosciuto del bene il suo valore normale (o il suo valore catastale, per i beni immobili), i quali possono divergere da quello di assegnazione assunto ai fini contabili;
  • l’eventuale dividendo in natura del socio è pari al valore normale del bene (o al suo valore catastale, per i beni immobili), al netto delle somme assoggettate a imposta sostitutiva in capo alla società, anche in questo caso in completa indipendenza rispetto all’ammontare delle riserve annullate.

Fonte: notiziario Eutekne

Somme pattuite nell’ambito di un accordo transattivo – Rilevanza ai fini IVA – Effetti sul diritto alla detrazione – Deducibilità del costo (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2022 nn. 28 e 33)

Con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 28 e n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo.
È stata riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, quando la somma versata in attuazione dell’accordo transattivo, allo scopo di porre fine a una controversia tra due società, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo (ad esempio evitando un danno d’immagine che avrebbe inciso sull’attività economica posta in essere).
In ambito IRES, si ritiene che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo sono inerenti e, quindi, deducibili, in quanto consentono alla società istante di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all’esito delle stesse azioni giudiziarie.
Nella risposta a interpello n. 33/2023, viene evidenziato il ricorrere del presupposto oggettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegnava a versare una somma di denaro “a titolo indennitario e conciliativo”, a fronte del quale la controparte si impegnava a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l’obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72.

Fonte: notiziario Eutekne

Fabbricati abitativi destinati alla vendita – Temporanea locazione per fini turistici in regime di imponibilità IVA – Rettifica della detrazione – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 25)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 25 è stato escluso che occorra rettificare la detrazione inizialmente operata, qualora un’impresa di costruzione e di rivendita conceda temporaneamente in locazione per fini turistici, in regime di imponibilità IVA, un fabbricato abitativo ristrutturato e rimasto invenduto.
Nel documento di prassi in esame è stato osservato, infatti, che il diverso utilizzo dell’immobile, rispetto a quello originariamente previsto, non determina allo stato attuale una differente misura della detrazione dell’IVA operata all’atto dell’acquisto del bene.

Fonte: notiziario Eutekne

Perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2022 – Sterilizzazione – Novità del DL 198/2022 (c.d. DL “Milleproroghe”)

In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 – 30.6.2023).
L’Autore sottolinea come questa previsione debba essere accompagnata da adeguata cautela da parte degli organi societari in sede di approvazione del bilancio 2022, soprattutto se la società si sia avvalsa della sterilizzazione delle perdite già per gli anni precedenti, rendendosi opportuna una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio.

Fonte: notiziario Eutekne

Novità nella tassazione delle cripto-valute

L’art. 1 co. 126 e ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) introduce il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori, che si rinviene nell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR e che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La nuova norma prevede, inoltre, che:

  • tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
  • in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
    Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR, poi:
  • le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
    Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
    Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Fonte: notiziario Eutekne

Costi black list

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha reintrodotto, nell’ambito dell’art. 110 del TUIR, la normativa sulla indeducibilità dei costi black list, applicabile alle persone giuridiche e fisiche che svolgono attività di impresa in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni.
L’indeducibilità (fatta salva la prova dell’effettivo interesse economico) è relativa alla parte di costo per l’acquisto di beni e servizi da soggetti “paradisiaci” eccedente il “valore normale” (art. 9 del TUIR) e impone un coordinamento con altre discipline, come quelle in materia di Cfc e di transfer pricing.
La black list di riferimento è quella UE (Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu).
È, altresì, reintrodotta la sanzione amministrativa del 10% dell’importo non indicato, con un minimo di 500,00 e un massimo di 50.000,00 euro, in caso di violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi black list, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della “seconda esimente”.

Fonte: notiziario Eutekne

Mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione a tasso e rata variabile – Rinegoziazione entro il 31.12.2023 – Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

L’art. 1 co. 322 L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reintrodotto la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile per ottenere un tasso fisso fino al 31.12.2023, secondo la disciplina originariamente prevista dall’art. 8 co. 6 lett. a) DL 70/2011.
La misura si applica ai contratti di mutuo ipotecario aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati (o oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023, di importo originario non superiore a 200.000,00 euro e finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

  • presentino un’ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
  • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
    Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto a ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Fonte: notiziario Eutekne

Sospensione degli ammortamenti – Estensione ai bilanci 2023 – Novità del DL 198/2022 (c.d. DL “Milleproroghe”)

Il DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in G.U. 29.12.2022 n. 303, modifica nuovamente la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), prevedendone l’estensione anche con riferimento agli esercizi in corso al 31.12.2023 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nei bilanci 2023.
Continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Fonte: notiziario Eutekne

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Principali novità

La legge di bilancio 2023 è stata pubblicata sul S.O. n. 43 della G.U. 29.12.2022 n. 303 come L. 29.12.2022 n. 197.
Rispetto alla versione originaria approvata dal Consiglio dei Ministri, nell’iter legislativo sono state introdotte ulteriori disposizioni, tra le quali si segnalano:

  • l’incremento dell’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata;
  • gli ammortamenti al 6% per i fabbricati strumentali delle imprese del settore del commercio al dettaglio dal 2023 al 2027;
  • la rilevanza della correzione degli errori contabili nel periodo di imputazione in bilancio per le sole imprese soggette a revisione legale dei conti.
    Non hanno invece subito modifiche altre norme già presenti inizialmente, quali:
  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario;
  • la flat tax incrementale.

Fonte: notiziario Eutekne

Svalutazioni delle rimanenze – Modalità di rilevazione

La versione attuale del documento OIC 13 non illustra espressamente le modalità di rilevazione contabile delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino.
Diversamente, il documento OIC 13 in vigore fino al 2015 precisa che:

  • tale svalutazione può essere effettuata voce per voce, ovvero creando fondi di deprezzamento, o con entrambi i metodi;
  • gli eventuali fondi di deprezzamento devono essere portati a diminuzione della parte attiva.
    Pertanto, la svalutazione dei valori riferiti alle rimanenze di magazzino deve essere incorporata a rettifica diretta del valore iscritto nell’attivo, in quanto non si tratta di un fondo rischi.
    La componente economica iscritta in contropartita, invece, deve essere ricompresa nella voce A.2 o B.11 (secondo la natura della rimanenza).
    In aggiunta alle suddette modalità, ad avviso della circ. Assonime 15.6.2010 n. 20 (§ 2.6.2.3), se il minor valore del magazzino non dipende da una flessione dei prezzi di mercato rilevata alla chiusura dell’esercizio, ma dalla previsione di congiunture sfavorevoli che potrebbero determinarsi in futuro o di rischi di vendibilità dei prodotti, la quota di svalutazione del magazzino riconducibile a valutazioni di questo tipo dovrebbe essere considerata come un accantonamento a fondo rischi.

Fonte: notiziario Eutekne

Ruoli affidati agli Agenti per la riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 – Annullamento alla data del 31.3.2023 – Novità del Ddl. di bilancio 2023

Il Ddl. di bilancio 2023 contiene una disposizione che prevede l’annullamento al 31.3.2023 dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Nel caso in cui il carico sia formato da enti diversi, quali gli enti territoriali, i Comuni, le Casse di previdenza professionale, la disciplina è diversa, in quanto:

  • lo stralcio riguarderà gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora, mentre “non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;
  • per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, incluse le violazioni del Codice della strada, o per le violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi, compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora, mentre non opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive;
  • gli enti creditori di competenza possono stabilire di non applicare le disposizioni in materia di annullamento automatico approvando apposita delibera entro il 31.1.2023 e dando comunicazione della medesima all’Agente della riscossione e sui siti internet istituzionali.
    La riscossione dei debiti che rientrano nell’ambito applicativo dell’annullamento è sospesa dalla data di entrata in vigore della norma e fino all’annullamento del ruolo.

Fonte: notiziario Eutekne

Conferimento e successiva donazione delle partecipazioni – Donazione indiretta -Effetti

Secondo la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 450, il conferimento ex art. 177 co. 2 del TUIR in una newco, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria in una holding, seguito dalla stipula di un patto di famiglia avente per oggetto il trasferimento di una partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli della persona fisica conferente (i quali la eserciteranno tramite nomina di un rappresentante comune), costituisce uno schema operativo relativamente al quale non è ravvisabile il conseguimento di indebiti risparmi di imposta né ai fini delle imposte dirette, né ai fini delle imposte indirette.
L’Autore osserva che tale risposta si occupa di un caso in cui la donazione “a valle” risulta effettuata in regime di esenzione da imposta sulle donazioni ex art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 e la natura non abusiva della condotta veniva confermata “anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale”.
Tuttavia, per le condotte con donazione “a valle” priva del regime di esenzione in argomento, la questione mantiene dei profili di “delicatezza” dal punto di vista dell’abuso del diritto.

Fonte: notiziario Eutekne

Rideterminazione del costo delle partecipazioni quotate – Novità del Ddl. di bilancio 2023

Secondo quanto previsto daI Ddl. di bilancio 2023, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data dell’1.1.2023, si introduce la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR).
Tale nuovo regime consentirà di assumere, a fini fiscali, il valore normale delle azioni possedute al mese di dicembre 2022, in luogo del costo o valore di acquisto, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 14% (la medesima prevista per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate).
A differenza di quanto stabilito per la rivalutazione del costo delle partecipazioni non quotate, quindi, non deve essere redatta una perizia di stima in base alla quale dovrà essere liquidata l’imposta sostitutiva.
Nel silenzio della norma, per il contribuente dovrebbe essere sufficiente conservare un prospetto da cui si evincerà il calcolo del valore normale della partecipazione ex art. 9 del TUIR. Naturalmente, l’adesione alla rivalutazione dovrebbe poi essere comunicata all’intermediario finanziario con il quale si è optato per il regime del risparmio amministrato.

Fonte: notiziario Eutekne

Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria – Termine del 31.12.2022 (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3)

Il Principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 ha chiarito che il regime transitorio sui dividendi ex art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Si considera, quindi, superata la controversa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dall’1.1.2023.
Il principio di diritto osserva anche che l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione
L’Autore osserva che in alcuni casi la Cassazione ha giudicato antieconomico il comportamento del socio che non ha azionato il proprio credito verso la società dopo la delibera di distribuzione dei dividendi (cfr. Cass. 4.2.2011 n. 2735 e Cass. 19.5.2010 n. 12251).

Fonte: notiziario Eutekne

Controlli successivi al rilascio della partita IVA – Regime sanzionatorio – Intermediari – Novità del Ddl. di bilancio 2023

Al fine di contrastare le partite IVA fittizie, il Ddl. di bilancio 2023 prevede di introdurre una forma di controllo da parte dell’Erario che si può concretizzare nell’invito a comparire a carico del contribuente.
Ove, a seguito di ciò, la partita IVA sia cancellata, è irrogata una sanzione di 3.000,00 euro, di cui risponde, potenzialmente, anche l’intermediario abilitato.
Tale responsabilità, qualificata dal legislatore come solidale, deve avvenire nel contempo a titolo di concorso nella violazione con dolo oppure colpa grave.

Fonte: notiziario Eutekne

Crediti non soddisfatti e non inseriti nei bilanci di liquidazione – Mancanza di attivo – Responsabilità – Esclusione (Cass. 5.12.2022 n. 35640)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 5.12.2022 n. 35640, ha precisato che, seppure dai fatti accertati dovesse emergere l’esistenza di un credito (mai inserito nei bilanci di liquidazione) nei confronti della società – dapprima posta in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita – nessuna responsabilità può essere attribuita al liquidatore in assenza di qualsiasi elemento attivo da liquidare e ripartire.
Infatti, a fronte della previsione di cui all’art. 2495 co. 2 c.c. – ai sensi del quale, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi – il creditore avrebbe dovuto allegare e provare l’esistenza di attività suscettibili di essere recuperate o utilizzate.

Fonte: notiziario Eutekne

Revoca della rivalutazione – Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa – Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046)

Il provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046, ha definito le disposizioni attuative per l’applicazione della revoca dei regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento della riserva in sospensione d’imposta di cui all’art. 110 del DL 104/2020.
Le norme attuative stabiliscono che la revoca è esercitata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’art. 110 del DL 104/2020 è stata perfezionata.
Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa è fissato perentoriamente al 28.11.2022.

Fonte: notiziario Eutekne

Dividendi di fonte estera – Imposta sostitutiva – Scomputo del credito per le imposte estere (Cass. 1.9.2022 n. 25698)

Secondo la sentenza Cass. 1.9.2022 n. 25698, è possibile, facendo ricorso alle disposizioni convenzionali, scomputare a norma dell’art. 165 del TUIR l’imposta pagata all’estero sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana, pur se tali proventi non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.
In attesa che tale orientamento venga confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, pare opportuno avanzare istanza di rimborso dell’imposta estera (come nel caso giunto a sentenza), nella quale fare valere i principi della Suprema Corte, per poi affrontare la fase contenziosa in caso di silenzio-rifiuto.

Fonte: notiziario Eutekne

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Cessione della detrazione -Trattamento fiscale

L’Autore analizza il trattamento fiscale dei componenti di reddito che si determinano, in capo al soggetto cessionario, in caso di acquisto di crediti collegati a detrazioni edilizie ad un valore inferiore al loro nominale.
Limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, tali componenti di reddito costituiscono proventi finanziari.
Il documento OIC agosto 2021 (§ 18) ha, infatti, precisato che i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria (e che, quindi, rilevano il credito in base al criterio del costo ammortizzato) rilevano il credito tributario al costo sostenuto per l’acquisto oppure al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando il tasso di mercato.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o le micro imprese rilevano, invece, il credito tributario al costo sostenuto per l’acquisto (§ 20.c).
Successivamente all’iscrizione iniziale, negli esercizi in cui il credito tributario è utilizzato in compensazione, la differenza tra il (maggiore) valore nominale del credito di imposta utilizzato in compensazione e il (minore) valore di iscrizione in bilancio è rilevata a Conto economico tra i proventi finanziari (§ 19 e 20.d).
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, il provento finanziario non ha importo costante di anno in anno.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o le micro imprese, il provento finanziario ha importo costante (§ 20.d).

Fonte: notiziario Eutekne

Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio – Novità del DL 73/2022 convertito (bozza di documento interpretativo OIC 11)

In data 18.10.2022, la Fondazione OIC ha pubblicato la bozza del documento interpretativo 11, che analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, le disposizioni introdotte dall’art. 45 co. 3-octies-3-decies del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che consentono ai soggetti OIC, con riferimento all’esercizio in corso al 22.6.2022, di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La bozza conferma sostanzialmente le posizioni assunte in sede di redazione del documento interpretativo OIC 4, con cui lo standard setter aveva fornito chiarimenti in relazione all’analogo regime derogatorio previsto dal DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) per gli esercizi 2018-2020, e tiene conto della disposizione contenuta nell’art. 45 co. 3-decies del DL 73/2022, che prevede l’obbligo di destinare gli utili derivanti dall’applicazione della deroga a una riserva indisponibile anche con riferimento alle imprese diverse dalle assicurazioni.
Il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica e i commenti possono essere inviati entro il 2.3.2022.

Fonte: notiziario Eutekne

Dividendi di fonte estera – Imposta sostitutiva – Scomputo del credito per le imposte estere (Cass. 1.9.2022 n. 25698)

Stando al tenore della maggior parte delle Convenzioni siglate dall’Italia, “nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana” (art. 23, § 3 della Convenzione Italia-USA). 
Ne deriva, secondo la Cass. n. 25698/2022, che, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante imposta sostitutiva avvenga, non “su richiesta” del beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, l’imposta sul reddito assolta all’estero si deve considerare detraibile. 
In tali casi e nei rapporti con gli Stati la cui Convenzione rechi la medesima formulazione, in aderenza all’impostazione della Suprema Corte, sarebbe quindi ammesso il ricorso al credito di imposta per le ritenute operate alla fonte dalla Stato estero in relazione ai dividendi. 
Diverso è il caso in cui la locuzione “anche su richiesta” sia sostituita da “anche su richiesta del contribuente” o “su richiesta o meno” del beneficiario, indice, ad avviso dei giudici, della volontà di negare il credito d’imposta anche nei casi in cui l’assoggettamento ad imposta sostitutiva sia obbligatorio.

Fonte: notiziario Eutekne

Agevolazioni IMU per abitazione principale – Riferimento al nucleo familiare – Illegittimità costituzionale (Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209)

Con la sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale recata dal previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011 e dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (attualmente vigente).
La Consulta ha affermato la difformità di tali disposizioni agli artt. 3, 31 e 53 della Cost., laddove richiedono, ai fini della qualifica dell’immobile quale abitazione principale (e delle agevolazioni IMU che ne discendono), il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo in capo possessore, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
In ragione della sentenza della Corte Costituzionale, anche nel vigente assetto normativo (art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019) è dunque necessario, per la qualifica di un immobile come abitazione principale, soltanto che il possessore dello stesso vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, non rilevando invece la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del suo nucleo familiare.

Fonte: notiziario Eutekne

Dividendi distribuiti alle associazioni professionali residenti – Applicazione del regime delle società semplici – Modalità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2022 n. 486)

La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 4.10.2022 n. 486 ha ammesso l’applicazione del regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici ex art. 32-quater del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) anche per le associazioni professionali residenti.
Il caso di specie riguarda i dividendi erogati da una società di capitali residente interamente partecipata da un’associazione professionale che opera in più Stati e che possiede associati residenti e non residenti.
In deroga alla disciplina dell’imputazione per trasparenza dei redditi dell’associazione professionale, si ritiene che da parte della società di capitali:
– la quota di utili imputabile ai soci residenti dell’associazione sia soggetta alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ex art. 27 co. 1 del DPR 600/73;
– la quota di utili imputabile ai soci non residenti sia soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% ex art. 27 co. 3 del DPR 600/73, ovvero nella misura inferiore prevista dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali.
Inoltre, la società di capitali residente:
– deve compilare il modello 770, inserendo nel quadro SI il dato complessivo dei dividendi pagati, nonché, nel quadro SK, i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta, anche se in misura convenzionale;
– ha facoltà di rilasciare il modello CUPE agli associati non residenti incisi dalla ritenuta.

Fonte: notiziario Eutekne

Installazione di vetrate – Attività di edilizia libera – Novità del DL 115/2022 convertito (c.d. DL “Aiuti-bis”) – Agevolazioni fruibili

Per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) è possibile accedere: 
– all’ecobonus ordinario al 50% ex art. 14 del DL 63/2013 o al super ecobonus al 110%, come intervento “trainato” ex art. 119 co. 2 del DL 34/2020, se tali vetrate sostituiscono vecchie finestre, già presenti in locali di edifici esistenti, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati (qualora l’intervento comporti una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre e tale trasmittanza non sia inferiore ai valori dell’allegato E del DM 6.8.2020), ovvero se le VEPA sono installate come schermature solari in combinazione con “chiusure oscuranti” (come persiane, avvolgibili o tapparelle); 
– alla detrazione IRPEF al 50% per recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR, se installate nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia della veranda di un’abitazione, senza aumento volumetrico (circ. Min. Finanze 24.2.1998 n. 57/E).

Fonte: notiziario Eutekne

Allerta IVA – Obbligo di segnalazione – Accesso alla composizione negoziata

L’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 prevede obblighi di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati in presenza di passività tributarie e contributive scadute e non versate che superano specifici limiti. Tra i destinatari di tale allerta sono compresi solo gli imprenditori, dato il tenore letterale del co. 1 dell’art. 25-novies del DLgs. 14/2019.
Ci si chiede, peraltro, se vi sia l’obbligo o meno dell’imprenditore “allertato” di ricorrere alla composizione negoziata a seguito dell’invito del creditore pubblico.
La segnalazione non comporta un obbligo del debitore, il quale sarà tenuto, invece, a verificare i requisiti per accedere a tale procedimento stragiudiziale.
In primo luogo, occorre accertare uno stato di crisi, poi, è necessario verificare se sussiste il presupposto oggettivo delle ragionevoli prospettive di risanamento.
Qualora questo step non sia superato, o non vi siano alternative alla liquidazione, è opportuno che l’imprenditore ricorra ad uno strumento diverso, altrimenti potrebbe solo depositare un’istanza per l’apertura della propria liquidazione giudiziale o controllata.
Se l’imprenditore non adotta alcun rimedio, il creditore pubblico qualificato potrà solo depositare l’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
Se, in esito all’attività di analisi, emerge che non sussiste uno stato di crisi, l’imprenditore può/deve limitarsi a regolarizzare l’omesso versamento tramite l’utilizzo di strumenti ordinari.

Fonte: notiziario Eutekne

Default bancario – Inadempimento – Decorrenza del termine (documento Banca d’Italia settembre 2022)

La Banca d’Italia, con documento del 23.9.2022, fornisce alcuni orientamenti in materia di default bancario alla luce delle linee guida emanate dall’EBA.
Il default rappresenta lo stato di inadempienza di un’obbligazione verso una banca ed è automaticamente rilevato in caso di arretrati di pagamento superiori a 500 euro (che diventano 100 per privati a PMI con esposizioni inferiori a 1 milione) e all’1% dei debiti verso la banca che perdurino per oltre 90 giorni consecutivi (180 se il debitore è una pubblica amministrazione).
Molti dei punti toccati dalla Banca d’Italia riguardano il dies a quo per il conteggio dei 90 giorni.
Nel caso di crediti ceduti pro soluto a un factor, il conteggio inizia quando il credito diventa esigibile, indipendentemente dalla data di sua cessione o da indicazioni, nel contratto di cessione, della data di presunto incasso.
Una situazione particolare è quella dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Uno dei più frequenti motivi che consentono l’interruzione dei 90 giorni dopo i quali viene dichiarato il default è rappresentato da una controversia sull’esistenza o sull’ammontare dell’obbligazione.
Non appaiono neppure idonee a consentire una interruzione dei termini in parola gli eventuali accordi in seno ai quali il debitore si sia “limitato” a concedere un periodo di grazia al creditore rispetto all’avvio di azioni recuperatorie del credito, a meno che essi non comportino anche una ridefinizione dei piani di pagamento.

Fonte: notiziario Eutekne

Contributo della Pubblica Amministrazione all’azione di prevenzione del riciclaggio – Casistiche di riciclaggio – Utilità per i professionisti (Quaderno UIF antiriciclaggio settembre 2022)

Nel Quaderno n. 19, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) presenta un approfondimento sul contributo della Pubblica Amministrazione all’azione di prevenzione del riciclaggio. Il documento rappresenta una fonte utile di informazioni per intercettare situazioni a rischio di riciclaggio e per arricchire il patrimonio informativo della UIF, anche a beneficio dell’analisi delle segnalazioni provenienti da altri attori del sistema di prevenzione del riciclaggio, tra i quali i professionisti. In particolare, assumono rilevanza le casistiche riportate nell’ultima parte del contributo, rappresentative di alcuni dei contesti amministrativi riscontrati nell’analisi delle comunicazioni ricevute dall’UIF tra gennaio 2018 e settembre 2021, riguardanti, ad esempio:

  • una frode operata tramite richiesta di rimborso di un versamento IMU;
  • una start up innovativa;
  • plurime operazioni immobiliari e societarie intercorse tra soggetti stranieri attivi nel comparto della ristorazione.

Fonte: notiziario Eutekne

Criptovalute – Trattamento contabile

In relazione ai soggetti OIC, il trattamento contabile delle criptovalute deve essere ricostruito in via interpretativa, applicando in via analogica le disposizioni contenute nei principi contabili nazionali e prendendo a riferimento le indicazioni fornite dall’IFRS Interpretation Commitee in ambito internazionale.
Secondo l’orientamento prevalente, la classificazione in bilancio e la valutazione delle criptovalute dipendono dalla strategia di investimento: se le criptovalute sono destinate alla vendita nel normale svolgimento dell’attività dell’impresa, si applicano le regole relative alle rimanenze di cui al documento OIC 13; altrimenti, si applica la disciplina relativa alle immobilizzazioni immateriali di cui al documento OIC 24.
Ad avviso dell’Autore, l’applicazione dei criteri di valutazione riepilogati non risulta pienamente soddisfacente, in quanto la classificazione tra le rimanenze oppure tra le immobilizzazioni immateriali non consente, in coerenza con il principio di prudenza che impronta il nostro sistema contabile, di rilevare contabilmente gli incrementi di valore delle criptovalute.
Occorre, peraltro, fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

Fonte: notiziario Eutekne

Correzione di errori contabili – Trattamento fiscale – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Novità del DL 73/2022 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) – Profili critici

Per effetto della nuova formulazione dell’art. 83 co. 1 del TUIR, le componenti di reddito iscritte a Conto economico a seguito della correzione di errori contabili rilevano ai fini fiscali nell’esercizio in cui esse sono rilevate.
La norma è però costruita in modo asimmetrico, in quanto:
– le componenti negative sono dedotte nell’esercizio di correzione solo nel caso in cui non sia scaduto il termine della dichiarazione integrativa;
– i ricavi, invece, vengono tassati nella dichiarazione dell’esercizio di rilevazione dell’errore indipendentemente dal fatto che essi si riferiscano ad annualità per cui sono scaduti i termini per l’esercizio dell’attività di accertamento.
Ad avviso degli Autori, occorrerebbe intervenire con modifiche della norma per stabilire in modo chiaro che essa non può consentire in via surrettizia di accertare periodi d’imposta altrimenti “chiusi”, evidenziando in sede di verifica (su periodi “aperti”) componenti positive non dichiarate per una annualità decaduta, ma riconducibili ad errori contabili riconoscibili nell’anno d’imposta oggetto di verifica.

Fonte: notiziario Eutekne

Versamenti unificati e compensazione tramite modello F24 – Estensione della disciplina – Novità del DL 73/2022 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito, inserito in sede di conversione, ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina dei versamenti unitari e della compensazione mediante modello F24, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
In particolare, si prevede la possibilità di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24.
Tale nuova disposizione sarà applicabile dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

Fonte: notiziario Eutekne

Riallineamento dei valori civili e fiscali – Efficacia – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2022 n. 443)

Secondo la risposta a interpello 2.9.2022 n. 443, se l’impresa ha versato l’imposta sostitutiva del 3% per il riallineamento dei valori civili e fiscali, ma non ha compilato la sezione del quadro RQ del modello REDDITI dove sono indicati i predetti valori:
– l’operazione non è inefficace ai fini fiscali;
– l’impresa può, invece, rimuovere la violazione con la remissione in bonis di cui all’art. 2 del DL 16/2012.
La regolarizzazione, dal punto di vista pratico:
– avviene entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (è tale il modello REDDITI 2022);
– in via eccezionale, avviene presentando il modello REDDITI 2021, e non il modello REDDITI 2022, in quanto in quest’ultimo non è possibile indicare i dati delle operazioni agevolate con l’imposta del 3%.
Il chiarimento in esame è riferito al riallineamento dei valori civili e fiscali, ma dovrebbe estendersi alla rivalutazione dei beni e all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Fonte: notiziario Eutekne

Specifiche tecniche – Aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche relative alla fattura elettronica via SdI, che entrerà in vigore dal prossimo 1.10.2022, sostituendo l’attuale 1.7.
Fra le novità gli autori segnalano l’inserimento, nel blocco informatico contenente gli altri dati gestionali, di elementi necessari a rispondere a specifiche indicazioni normative. Si segnala altresì l’introduzione del nuovo codice TD28, che dovrà essere utilizzato per certificare gli acquisti da soggetti passivi sanmarinesi, i quali, avendo dichiarato nell’anno precedente ricavi inferiori a 100.000 euro, hanno documentato l’operazione con fattura cartacea esponendo l’IVA, beneficiando dell’esonero dall’obbligo di e-fattura.
Si segnalano, infine, nuovi “codici errore”. Tra questi, la codifica di controllo 476 segnala la contemporanea presenza, nell’indicazione dell’identificativo dell’emittente e del destinatario della fattura, di un valore diverso da “IT”.
Altre novità riguardano i codici 471 e 472. Le fatture documentate con TD27 (cessione di beni senza rivalsa) e TD21 (autofattura per splafonamento), non potranno contenere l’indicazione di un cedente diverso dal cessionario.

Fonte: notiziario Eutekne

Corsi di formazione online B2C – Luogo di stabilimento del consumatore finale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 409)

Nella risposta a interpello 4.8.2022 n. 409, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di territorialità IVA concernenti corsi di formazione, resi a distanza in modalità online, sia nei confronti di soggetti passivi (B2B) che di consumatori finali (B2C).
Per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi, secondo il documento di prassi, l’IVA si applica ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 nello Stato del committente.
Per le prestazioni nei confronti di consumatori finali, l’IVA si applica secondo la deroga prevista dall’art. 7-quinquies del DPR 633/72 e, dunque, nello Stato in cui è eseguito il corso di formazione. In assenza di luogo fisico di esecuzione del servizio, l’Agenzia delle Entrate ritiene di fare riferimento alle linee guida del Comitato IVA (working paper n. 1023/2021), secondo cui il luogo di effettiva esecuzione di un evento formativo virtuale risulta essere quello in cui il cliente (committente) è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali – Liste clienti (ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 46)

La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 46 ha revocato l’orientamento della risposta a interpello 14.3.2022 n. 108, secondo cui il maggiore valore imputato ai portafogli clienti e contratti ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 avrebbe dovuto essere ammortizzato ai fini fiscali in 50 anni in tutti i casi in cui l’ammortamento contabile di tali attività eccede i 18 anni.
Ad avviso della risoluzione, invece, il richiamo contenuto nell’art. 110 co. 8-ter del DL 104/2020 alle “attività immateriali le cui quote di ammortamento (…) sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore” è da intendersi riferito esclusivamente ai beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è espressamente contemplato dalla norma fiscale a prescindere dalla durata del piano di ammortamento contabile, e pertanto:

  • ai marchi (art. 103 co. 1 ultimo periodo del TUIR)
  • all’avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 103 co. 3 del TUIR).

Fonte: notiziario Eutekne

Donazione indiretta collegata a trasferimento immobiliare – Esenzione in presenza di collegamento – Inapplicabilità alla donazione notarile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. 366)

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 6.7.2022 n. 366, ha affermato che l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 1 co. 4-bis del DLgs. 346/90, per le donazioni e le altre liberalità “collegate” ad atti di trasferimento di immobili o aziende soggetti ad IVA o ad imposta di registro proporzionale, non opera per la donazione di denaro operata con atto pubblico notarile, in quanto la citata norma trova applicazione alle sole donazioni o liberalità indirette.
Pertanto, la donazione formale con la quale un soggetto fornisca ad un terzo la provvista per acquistare un determinato immobile andrebbe soggetta ad imposta di donazione proporzionale (erodendo, quindi, la franchigia disponibile), mentre, ove la medesima operazione venisse realizzata informalmente, facendo emergere nell’atto di acquisto immobiliare che la provvista per l’acquisto è stata fornita dal genitore, non sconterebbe imposta di donazione (non erodendo neppure la franchigia).

Fonte: notiziario Eutekne

Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione – Novità del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative, l’art. 23 co. 2 – 8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili (art. 1 co. 200 – 203 sexies della L. della L. 27.12.2019 n. 160).
Tale certificazione:

  • è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico;
  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
  • ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fonte: notiziario Eutekne

Esterometro – Utilizzo del formato della fattura elettronica a decorrere dall’1.7.2022

A decorrere dall’1.7.2022, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
Le modifiche previste non intervengono sul campo di applicazione oggettivo e soggettivo, definito dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Per questa ragione, anche con le nuove modalità di trasmissione dei dati, continueranno a dover essere rilevate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
Alla sostanziale equiparazione della fattura elettronica all’invio dei dati via SdI delle operazioni transfrontaliere non corrisponde, tuttavia, anche una coincidenza nell’ambito applicativo dei due adempimenti.
L’emissione facoltativa della fattura elettronica escluderebbe alcune operazioni che, invece, sembrerebbero rientrare ancora nell’ambito dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. È il caso, ad esempio, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Fonte: notiziario Eutekne

Imprese del settore turistico – Spettanza del credito per le mensilità da gennaio a marzo 2022 – Novità del DL 4/2022 (“Sostegni-ter”) – Autodichiarazione – Profili dubbi

Sebbene sia stata ormai pubblicata la decisione europea con cui è stato autorizzato il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, previsto, per i settori “Turismo” e “Gestione di piscine”, per i primi tre mesi del 2022, per l’integrale attuazione della norma manca ancora l’emanazione del provvedimento richiesto dall’art. 5 co. 3 del DL 4/2022.
Infatti, la norma citata (diversamente dalle precedenti che avevano disciplinato il bonus locazioni) richiede che i soggetti aventi diritto al credito presentino “apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1” e 3.12 del Quadro temporaneo.
Se, dalla lettura della norma, l’autodichiarazione poteva sembrare un adempimento “successivo” al godimento del credito, limitato alla certificazione del rispetto delle soglie degli “Aiuti di Stato”, leggendo la decisione della Corte Europea sorge, invece, il dubbio che si tratti di una comunicazione “preventiva” necessaria per vedersi riconoscere il credito d’imposta (scelta che configurerebbe una importante novità rispetto al credito come applicabile per il 2020 e il 2021).
In ogni caso, la norma richiedeva l’emanazione (entro 30 giorni) di un provvedimento attuativo, ora quanto mai urgente.

Fonte: notiziario Eutekne

Consulenze prestate da professionisti (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 12)

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 12, i pareri rilasciati dai consulenti in merito ai rischi fiscali di operazioni su base internazionale e, più in generale, in merito alla conformità o meno di tali operazioni alle norme fiscali, comportano l’obbligo di comunicazione ai sensi del DLgs. 100/2020, se resi in una fase anteriore alla loro completa attuazione.
L’obbligo è tale se le operazioni presentano gli “elementi distintivi” (hallmark) previsti dal decreto stesso.
La circolare precisa poi che, se il parere rilasciato menziona più alternative a disposizione del contribuente e ciascuna di esse, singolarmente considerata, sarebbe soggetta all’obbligo di comunicazione, occorre presentare comunicazioni autonome, pur se la fonte (il parere) è unica.

Fonte: notiziario Eutekne

Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Incremento della misura per le PMI a determinate condizioni – Novità del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”)

Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1 co. 211 della L. 160/2019 è incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
    A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.
    In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL “Aiuti”), il credito d’imposta è ridotto:
  • per le piccole imprese, al 40%;
  • pe le medie imprese, al 35%.
    Restano fermi i limiti massimi già previsti e la misura per le grandi imprese.

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Interventi edili dal 28.5.2022 – Indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro – Novità del DL 13/2022 (documento ODCEC Torino 21.5.2022)

Il co. 43-bis all’art. 1 della L. 234/2021 prevede, per determinati lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022, ulteriori obblighi per i soggetti che rilasciano il visto di conformità con riferimento alle detrazioni in campo immobiliare.
La norma richiede l’indicazione del contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato dall’impresa affidataria dei lavori sia nell’atto di affidamento che nelle fatture emesse e la verifica di quanto sopra a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità.
Con il documento ODCEC Torino 21.5.2022 viene resa disponibile una carta di lavoro denominata “Verifica dell’applicazione del contratto collettivo del settore edile” che affronta i primi dubbi.

Fonte: notiziario Eutekne

Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti – Novità del DPCM 6.4.2022

Con il DPCM 6.4.2022 vengono riconosciuti (nei limiti delle risorse stanziate) incentivi per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 al 31.12.2022, e nel 2023 e 2024, e immatricolano in Italia, determinate tipologie di veicoli non inquinanti di categoria:

  • M1 (automobili) nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 (alcune tipologie di tali incentivi spettano anche alle persone giuridiche);
  • L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (motocicli e ciclomotori) nuovi di fabbrica (riservati alle persone fisiche);
  • veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, per le PMI esercenti attività di trasporto di cose.
    Dalle ore 10 del 25.5.2022 i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di tali veicoli non inquinanti accedendo alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it.
    Con la circ. 16.5.2022 il MISE ha fornito le informazioni operative e i moduli per l’accesso agli incentivi.

Fonte: notiziario Eutekne

Ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici – Facoltà esercitata dai liberi professionisti – Legittimità (App. Milano 30.3.2022 n. 97)

Con la sentenza 30.3.2022 n. 97, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che la contribuzione versata nella Gestione separata INPS può essere ricongiunta con quella versata nelle Casse pensionistiche dei liberi professionisti iscritti Agli albi, così come previsto dall’art. 1 co. 2 della L. 45/90.
Con l’occasione, la Corte territoriale ha deciso in merito a un contenzioso tra un consulente del lavoro e l’INPS, al quale l’Istituto previdenziale aveva negato la ricongiunzione presso l’ENPACL dei contributi versati alla Gestione separata.
Secondo l’Istituto previdenziale, essendo la Gestione separata un fondo pensione che eroga trattamenti calcolati esclusivamente col metodo contributivo, non era possibile la ricongiunzione dei contributi presso una cassa pensionistica che eroga trattamenti con calcolo diverso dal contributivo.
Per la Corte d’appello milanese, invece, la L. 45/90 prevede la ricongiunzione dei contributi versati a Casse e fondi obbligatori in termini generali, senza un elenco specifico dei Fondi pensionistici con i quali sia ammessa e non c’è dubbio che la Gestione separata sia una gestione contributiva obbligatoria.
Inoltre, il fatto che non contempli esplicitamente la Gestione separata è normale, dato che quest’ultima è stata istituita successivamente con l’art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Fonte: notiziario Eutekne

Credito d’imposta per le imprese energivore – Requisiti – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese energivore e per quelle diverse dalle precedenti.
In merito alle imprese energivore, viene tra l’altro precisato che gli artt. 15 del DL 4/2022 e 4 del DL 17/2022, nel rinviare al DM 21.12.2017, richiedono che le imprese beneficiarie contestualmente:

  • presentino i requisiti di cui all’art. 3 del DM 21.12.2017;
  • siano iscritte nell’elenco CSEA ex art. 6 del DM 21.12.2017.
    In relazione al secondo requisito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per fruire dei crediti d’imposta in esame, le imprese energivore debbano risultare definitivamente iscritte nell’elenco ex art. 6 del DM 21.12.2017 relativo all’anno 2022.
    In caso contrario, sebbene l’impresa fosse presente nell’elenco al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorate degli interessi nel frattempo maturati.

Fonte: notiziario Eutekne

Distanze tra edifici – Sconfinamento del cappotto termico – Rimedi (Cass. 23.7.2020 n. 15698)

L’apposizione del cappotto termico agli edifici configura un’operazione frequente, negli ultimi tempi, in quanto può consentire di accedere ai bonus edilizi. Tale intervento, tuttavia, potrebbe determinare conflitti con le proprietà confinanti.
In proposito, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 23.7.2020 n. 15698, ha chiarito che il proprietario del terrazzo non può opporsi all’installazione, sul muro del vicino, del cappotto termico, avente 10 cm di spessore, collocato all’altezza di 1 mt dal piano di calpestìo del terrazzo, se non dimostrando il proprio concreto interesse ad escludere l’opera del vicino condominio, a norma dell’art. 840 co. 2 c.c.
Il principio potrebbe non estendersi al caso in cui il cappotto termico parta “da terra” in quanto non potrebbe trovare applicazione l’art. 840 co. 2 c.c. che riguarda le opere che si trovano a “tale altezza nello spazio” da giustificare la necessità della prova di un danno concreto.

Fonte: notiziario Eutekne

Rinegoziazione del canone di locazione di immobili abitativi – Novità del Modello REDDITI PF 2022

Per la prima volta, nel quadro RB del modello REDDITI PF 2022, è stata prevista la possibilità di comunicare l’avvenuta rinegoziazione in diminuzione del canone di locazione di immobili abitativi, indicando nella colonna 7 “casi particolari” i codici 6, 7 o 8.
In particolare, vanno indicati:

  • il codice “6”, se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e ciò non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate;
  • il codice “7”, se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e ciò non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità (in tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7; se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale);
  • il codice “8”, se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e ciò non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate e l’immobile, posseduto in comproprietà, è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (in questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente).

Fonte: notiziario Eutekne

Migliorie su beni di terzi – Deducibilità – Condizioni (Cass. 14.4.2022 n. 12128)

La Cass. 14.4.2022 n. 12128 ha stabilito che l’esercente attività di impresa o professionale può dedurre dal proprio reddito d’impresa i costi sostenuti per lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile di proprietà di terzi, a condizione che sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta dal contribuente.
Tale affermazione si pone in linea con la precedente Cass. 27.9.2018 n. 23278, a mezzo della quale i giudici di legittimità hanno ritenuto che le considerazioni espresse dalla Cass. SS.UU. 11.5.2018 n. 11533, secondo cui deve ammettersi il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi purché sussista un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, sono estendibili anche alle imposte dirette, dovendosi considerare unitario – per la sua derivazione dalla nozione di reddito d’impresa – il principio di inerenza dei costi.
Questo approdo interpretativo sembra superare il precedente contrasto giurisprudenziale in merito alla deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi.

Fonte: notiziario Eutekne

Malfunzionamento del Server RT – Tenuta del registro di emergenza – Mancato invio dei dati – Regime sanzionatorio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2022 n. 247)

Malfunzionamento del Server RT – Tenuta del registro di emergenza – Mancato invio dei dati – Regime sanzionatorio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2022 n. 247)
Con risposta interpello n. 247 del 6.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di anomalie nel funzionamento del Server-RT o di un punto cassa che impediscano la memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, occorre che l’esercente:

  • modifichi lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio” (in quanto azione funzionale a segnalare all’Amministrazione finanziaria la presenza di un problema);
  • richieda tempestivamente l’intervento del tecnico;
  • annoti i corrispettivi del periodo di malfunzionamento su un registro di emergenza (in alternativa, anche le memorie dei singoli punti cassa possono svolgere la stessa funzione).
    È facoltativo, invece, l’invio dei dati tramite la procedura web di emergenza.
    In tali ipotesi, dunque, anche in assenza della trasmissione, e ferma restando la corretta liquidazione dell’imposta, non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 2-bis, 11 co. 2-quinquies e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.
    Qualora invece l’esercente, in presenza di un malfunzionamento, pur avendo liquidato correttamente l’imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza, non abbia variato lo stato del Server RT in “fuori servizio” e abbia proceduto all’invio di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97).
    Per le violazioni finora commesse gli Uffici potranno comunque valutare, caso per caso, la presenza di una causa di non punibilità

Fonte: notiziario Eutekne

Novità della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) – Emendamenti ai documenti OIC 12, OIC 15, OIC 17, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 31 e OIC 32 – Pubblicazione definitiva

In data 4.5.2022, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire, all’interno degli standard contabili, le modifiche apportate dalla L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) alla disciplina del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato.
Rispetto alla versione pubblicata in bozza il 2.3.2022:

  • non sono state apportate modifiche sostanziali agli emendamenti, salvo una riorganizzazione delle modifiche non più in base alle tematiche, ma in base alla numerazione dei principi contabili interessati (OIC 12, OIC 15, OIC 17, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 31 e OIC 32);
  • sono state aggiornate le appendici civilistiche della quasi totalità dei principi contabili;
  • sono state inserite disposizioni di prima applicazione in riferimento alla disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura da parte degli enti di investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria e in riferimento alla valutazione dell’esistenza del controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato.
    Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2021 o da data successiva.

Fonte: notiziario Eutekne

Aggiornamento 2022 della classificazione ATECO 2007 – Modalità di indicazione dei codici (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2022 n. 20)

Con la ris. 4.5.2022 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO a livello amministrativo dall’1.4.2022, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice comunicato in precedenza è stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.
Qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:

  • se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

Fonte: notiziario Eutekne

Compensi agli amministratori mediante cessione di un credito – Deducibilità – Condizioni (Cass. 27.4.2022 n. 13096)

Ad avviso della Cass. 27.4.2022 n. 13096, relativa agli effetti fiscali del pagamento dei compensi agli amministratori mediante cessione di un credito, ai fini della deducibilità dei compensi da parte della società non è sufficiente la semplice cessione del credito e l’accettazione da parte del debitore ceduto, ma occorre che le parti prevedano gli effetti pro soluto della cessione.
Nella valutazione della corretta applicazione del principio di cassa occorre infatti tenere presente che assume rilievo il pagamento ovvero il momento in cui si realizza la manifestazione finanziaria del componente negativo.
In tale prospettiva, secondo la Cassazione, occorre distinguere tra:

  • l’ipotesi in cui la cessione del credito è priva di effetto estintivo dell’obbligazione, essendo necessaria anche la riscossione del credito, ai sensi dell’art. 1198 c.c.;
  • l’ipotesi in cui, in presenza di apposita pattuizione, la cessione è idonea, da sola, a estinguere l’obbligazione.
    Solo in quest’ultimo caso si realizza la “definitiva soddisfazione della pretesa” e quindi la manifestazione finanziaria del costo sostenuto.

Fonte: notiziario Eutekne

Cessazione dell’attività professionale – Presupposti (risposta interpello Agenzia Entrate 26.4.2022 n. 218)

Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 218, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, prima di chiudere la partita IVA, il professionista che intenda cessare l’attività deve provvedere alla definizione dei rapporti giuridici pendenti (circ. 11/2007, § 7.1). In presenza di crediti professionali ancora da riscuotere alla data di cessazione dell’attività, il lavoratore autonomo può:

  • attendere fino all’incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA, così da poter emettere fattura e dichiarare i redditi nell’anno d’imposta in cui si è realizzato l’incasso in applicazione del principio di cassa;
  • chiudere la partita IVA prima dell’incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA (ris. Agenzia Entrate 232/2009).
    In tale ultima ipotesi, i compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA sono imputati tra i redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale.
    In assenza di fatturazione “anticipata” dei compensi non ancora incassati, l’Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che siano concluse tutte le attività ad essa connesse. Conseguentemente, il professionista è tenuto a riattivare la propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.

Fonte: notiziario Eutekne

Conservazione delle dichiarazioni trasmesse dall’intermediario – Termine per l’accertamento – Utilizzo di modalità digitali (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.4.2022 n. 217)

Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti deve conservarne copia fino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento, anche se diverso dal termine ordinario di cui all’art. 43 del DPR 600/73 per effetto di speciali previsioni, quali quelle riguardanti:

  • il raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del DL 78/2009);
  • le sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza per eventi imprevedibili (terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali).
    L’Agenzia chiarisce inoltre che le regole per la conservazione digitale, di cui al DM 17.6.2014, si applicano a tutti i documenti rilevanti ai fini tributari e non solo alle dichiarazioni fiscali, quali comunicazioni di dati, dichiarazioni d’intento, modelli F24 o RLI.
    Infine, l’Agenzia conferma “l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”.

Fonte: notiziario Eutekne

Conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” – Costituzione di una holding di famiglia – Modalità applicative (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 203)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 203 analizza l’applicazione dei due regimi di conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato” ex art. 172 co. 2 e 2-bis del TUIR in presenza di queste operazioni:

  • conferimento della totalità del capitale di quattro società in un’unica società, da parte del padre e di quattro figli;
  • successiva creazione di quattro holding unipersonali nelle quali ciascun figlio apporta la propria partecipazione del 24,50% nella conferitaria.
    Si considera applicabile il regime del realizzo controllato ex art. 177 co. 2 del TUIR nell’ambito di un’operazione che prevede il conferimento simultaneo della totalità delle partecipazioni in quattro diverse società che consentono alla holding conferitaria neo costituita di acquisire il controllo di ciascuna di esse.
    Passando al regime del co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR, considerato che la partecipazione che ciascun socio conferisce è quella nella nuova holding precedentemente creata, la verifica del conferimento di una partecipazione “qualificata” deve essere effettuata per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR, tenendosi altresì conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.
    Tuttavia, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se ciascuno dei quattro soci conferisce nella propria srl unipersonale una quota che attribuisce diritti di voto superiori al 20% della nuova holding, non si verifica alcun effetto demoltiplicativo sulle partecipazioni detenute dalla stessa società.

Fonte: notiziario Eutekne

Contributo “perequativo” del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) – Condizione del peggioramento del risultato economico – Irrilevanza della correlazione con l’emergenza COVID (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 199)

Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato economico d’esercizio per il contributo perequativo di cui all’art. 1 co. 16 – 23 del DL 73/2021, rileva il dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi espressamente richiamati dal provv. 4.9.2021 n. 227357, non assumendo alcun rilievo le motivazioni che hanno portato a tale risultato.
In particolare, viene affermato che “in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d’esercizio» e di «risultato economico d’esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere”.

Fonte: notiziario Eutekne

Rate in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 – Proroga – Novità del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)

In base alle modifiche apportate dall’art. 10-quinquies del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”), per effetto dell’art. 68 co. 3 del DL 18/2020 le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti vanno pagate:

  • entro il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
  • entro il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
  • entro il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.
    Inoltre, per i debitori decaduti da una dilazione dei ruoli all’8.3.2020, occorre presentare domanda entro il 30.4.2022 per essere riammessi alla dilazione senza dover pagare tutte le rate insolute.

Fonte: notiziario Eutekne

Ammortamento dei beni rivalutati – Effetti

Ai fini della “super ACE” (e dell’ACE ordinaria), sono esclusi gli incrementi derivanti dall’accantonamento a riserve non disponibili, tra cui i saldi attivi di rivalutazione.
La riserva rileva ai fini ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità, purché formatasi a decorrere dal 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riguardo alle riserve di rivalutazione, l’indisponibilità viene meno a seguito del realizzo (circ. 21.6.2015 n. 21) e con l’ammortamento (civilistico) dei beni rivalutati (risposta a interpello 30.12.2021 n. 889).
Ai fini dell’ACE, gli Autori ritengono che rilevi l’ammortamento al netto della componente riferita al costo originario e dell’ammontare del saldo lordo corrispondente all’imposta sostitutiva. L’ammortamento rileva nell’accezione civilistica.
Le conclusioni della risposta a interpello n. 889/2021 riguardano tutte le riserve da rivalutazione (anche quelle operate dal 2011 in avanti, così rilevando, ai fini ACE, la quota “realizzata” in ciascun esercizio).
Dalla risposta, si evince che il recupero del beneficio eventualmente non fruito avviene attraverso le dichiarazioni integrative “a favore” ex art. 2 del DPR 322/98.

Fonte: notiziario Eutekne

Accertamento con adesione di uno dei coobbligati – Estinzione della pretesa (Cass. 7.4.2022 n. 11327)

La cessazione della materia del contendere, nel giudizio instaurato dal coobbligato di imposta, non viene meno solo per il fatto che l’altro coobbligato abbia perfezionato un accertamento con adesione.
A tal fine, precisa la Cass. 7.4.2022 n. 11327, è necessario che le intere somme derivanti dall’accertamento con adesione siano pagate.
Si verifica nel contempo un’estensione in bonam partem dell’accordo di adesione; pertanto, le somme da riscuotere devono riguardare il quantum raggiunto in sede di adesione, e non il quantum oggetto dell’avviso di accertamento in origine notificato.
Tale conclusione non è condivisibile, in quanto, a differenza ad esempio della rottamazione dei ruoli ex art. 3 del DL 119/2018, l’adesione ha effetto novativo e si perfeziona con il pagamento della prima e non dell’ultima rata.

Fonte: notiziario Eutekne

Documentazione richiesta – Finalità – Profili critici

Gli Autori rilevano che non è chiaro se la documentazione richiesta dall’art. 6 co. 6 del DL 146/2021 sia da considerarsi necessaria ai fini dell’esercizio dell’opzione per la super deduzione o soltanto per l’esimente dalle sanzioni per infedele dichiarazione.
Il punto 11.4 del provv. Agenzia delle Entrate n. 48243/2022 dispone che “la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni”.
Stando a tale disposizione sembrerebbe che la tenuta della documentazione sia necessaria per usufruire della maggiorazione. In senso conforme sembrerebbero anche le istruzioni al modello REDDITI 2022.
Fermo restando che la questione meriterebbe un chiarimento ufficiale, ad avviso degli Autori pare corretto ritenere che quanto affermato nel punto 11.4 debba essere considerato solo nell’ipotesi in cui l’agevolazione non sia spettante. Il co. 6 dell’art. 6 citato afferma infatti chiaramente che i contribuenti “possono” indicare le informazioni necessarie per la determinazione dell’agevolazione e che tale documentazione assume rilievo solo ai fini sanzionatori.

Fonte: notiziario Eutekne

Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale in caso di srl

In relazione al procedimento di approvazione del bilancio, la sentenza n. 1085/2020 del Tribunale di Genova (solo recentemente edita) solleva un’importante questione relativa alla possibilità o meno di applicare le disposizioni dedicate alla materia e collocate nell’alveo delle spa.
Ciò, in particolare, con riguardo ai commi 3 e 4 dell’art. 2429 c.c., attinenti al deposito del progetto di bilancio presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea di approvazione, a fronte dell’art. 2478-bis co. 1 primo periodo c.c., dettato in tema di srl, ai sensi del quale il bilancio deve essere “redatto” con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del libro V (ovvero degli artt. 2423 – 2435-ter c.c.).
Se, infatti, la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., tra le altre, Trib. Milano 30.3.2021, Trib. Roma n. 1233/2017 e Trib. Milano 19.1.2017) ritengono che la disciplina dettata per le spa – e, in particolare, quella citata – trovi applicazione diretta e non meramente analogica in tutte le società di capitali, secondo il Tribunale di Genova le ricordate previsioni non sarebbero applicabili alle srl, in quanto il richiamo operato dall’art. 2478-bis c.c. alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V è testualmente limitato alle sole disposizioni per la “redazione” del bilancio.

Fonte: notiziario Eutekne

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – IVA indetraibile per effetto del pro rata – Modalità di fruizione dell’agevolazione (risposta a interrogazione parlamentare 13.4.2022 n. 5-07813)

Nell’ambito dell’interrogazione parlamentare 13.4.2022 n. 5-07813, l’Amministrazione finanziaria, richiamando quanto affermato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.3.2022 n. 118, ha ribadito che il beneficiario del superbonus del 110% non è legittimato ad optare per il c.d. sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 con riferimento alla quota parte di IVA indetraibile per effetto del pro rata ex artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72.
Nel citato documento viene, infatti, precisato come, ai fini dello sconto in fattura, il beneficiario del superbonus del 110% non potrà dichiarare al fornitore la percentuale di detrazione IVA applicata – in via provvisoria – nel corso dell’anno (così da consentire a quest’ultimo – in base alla dichiarazione ricevuta – di applicare lo sconto per l’importo dell’imponibile e dell’IVA provvisoriamente indetraibile), con successivo (eventuale) conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi (una volta determinato il pro rata definitivo).

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Attestazione di congruità dei costi (FAQ Min. Transizione Ecologica aprile 2022)

Secondo le FAQ pubblicate ad aprile 2022 dal Ministero della transizione ecologica sul sito dell’ENEA, ai fini dell’attestazione i congruità delle spese relative ad interventi di efficienza energetica è necessario un duplice controllo:

  • il primo va effettuato facendo riferimento ai prezzari “individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi”, ossia “i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI”;
  • il secondo va effettuato facendo riferimento ai valori massimi dei beni di cui all’Allegato A del decreto MITE 14.2.2022, cui vanno aggiunti i costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali, alle opere relative alla installazione dei beni e relative alla manodopera per la messa in opera dei beni (in quanto queste voci non sono incluse nei valori massimi di cui al predetto Allegato A).
    Il minor valore, tra i due che risultano dagli esiti dei due diversi tipi di controllo, costituisce la soglia di congruità delle spese da confrontare con quelle sostenute per l’intervento di efficienza energetica agevolato.

Fonte: notiziario Eutekne

Buoni benzina – Non imponibilità fino a 200 euro per il 2022 – Novità del DL 21/2012 (c.d. DL “Ucraina”) – Profili critici

Con riferimento all’art. 2 del DL 21/2022, l’Autore afferma che sarebbero necessari chiarimenti in merito ai soggetti eroganti i buoni agevolati sia in relazione ai soggetti che possono fruire di tale agevolazione.
Viene infatti rilevato che:

  • considerato l’utilizzo dell’espressione “aziende private”, potrebbero essere escluse dall’agevolazione non solo le erogazioni fatte da datori del settore pubblico, ma anche quelle poste in essere da datori di lavoro che rivestono la qualifica di lavoratori autonomi, anche in forma associata, o dalle cooperative e dai consorzi;
  • sotto il profilo dei beneficiari, non è chiaro se sono agevolati i buoni ceduti gratuitamente ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soci di cooperative;
  • la norma dovrebbe specificare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200,00 euro;

Fonte: notiziario Eutekne

Prestazioni di servizi nel settore edile – Unico contratto stipulato con il general contractor – Aliquota IVA applicabile

Qualora, nel settore edile, siano effettuate diverse prestazioni di cui alcune risultano riconducibili alla disciplina del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) e altre no, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 dovrebbe procedersi “alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge”.
Tuttavia qualora, sulla base delle pattuizioni contrattuali, le operazioni svolte dal contraente generale possono essere ricondotte ad un contratto unico di appalto che preveda una ristrutturazione edilizia, l’intervento eseguito sarebbe annoverabile fra quelli di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 e, in un’ottica di semplificazione, l’IVA dovrebbe applicarsi secondo le regole ordinarie, beneficiando peraltro dell’aliquota del 10% di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Attenzione particolare, tuttavia, va posta con riferimento al possibile riaddebito al committente, da parte del general contractor, dei costi relativi alle prestazioni professionali rese sulla base di un mandato senza rappresentanza. Secondo la C.M. n. 71/2000, non possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% “le prestazioni rese da professionisti in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell’intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta”.

Fonte: notiziario Eutekne

Imputazione a Conto economico di dividendi in valuta – Rilevanza fiscale (Documento n. 1 del Think Tank di STS Deloitte)

Il documento n. 1 del Think Tank di STS Deloitte analizza il regime fiscale delle differenze su cambi rilevate sui dividendi in valuta, trattando il caso di una società di diritto italiano OIC adopter.
In merito, si ritiene che le differenze di cambio mutuino il regime fiscale delle altre componenti di reddito ma solo se vengono contabilmente rappresentate insieme a queste ultime, come nel caso della cessione di partecipazioni in valuta. Se questa unitarietà non sussiste, come accade per la rilevazione dei dividendi in valuta, le differenze di cambio contabilizzate separatamente vanno trattate fiscalmente in via autonoma secondo le regole dell’art. 110 co. 2 del TUIR.
Tuttavia, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 57 la percezione di dividendi in valuta prevede l’applicazione dell’art. 9 co. 2 del TUIR, per il quale la conversione in euro deve essere effettuata al cambio ufficiale in vigore al momento dell’incasso. L’Amministrazione finanziaria afferma, invece, il principio secondo il quale le variazioni di cambio non assumono autonoma rilevanza, ma devono essere “assorbite” dal regime del provento principale, ossia nel caso di specie quello dei dividendi.

Fonte: notiziario Eutekne

Valore dell’immobile – Omesso versamento reiterato per più anni – Cumulo giuridico (Cass. 8.4.2022 n. 11432)

Ove il Comune abbia accertato, in diverse annualità, un omesso versamento, va applicata la continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, trattandosi di violazioni della stessa indole.
Nel caso esaminato dalla Cass. 8.4.2022 n. 11432 si trattava di IMU pagata sulla base di un valore ritenuto non corretto dal Comune.
In effetti, l’art. 12 co. 5 del DLgs. 472/97 richiede, ai fini della continuazione, solo che le violazioni siano della stessa indole, a differenza del co. 2, che postula violazioni strumentali a pregiudicare la base imponibile o la liquidazione del tributo.

Fonte: notiziario Eutekne

Scissione immobiliare e successiva cessione di partecipazioni – Abuso del diritto – Esclusione (Cass. 12.4.2022 n. 11890)

La sentenza Cass. 12.4.2022 n. 11890 ha considerato non soggetta ad abuso del diritto un’operazione di scissione parziale ex art. 173 del TUIR a favore di una società neo costituita con successiva cessione delle quote della beneficiaria e riacquisto da parte della scissa di uno degli immobili del patrimonio scorporato.
In particolare, si stabilisce, per le scissioni societarie e per le operazioni di riorganizzazione aziendale, il seguente principio di diritto: “in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o di un ramo d’azienda e che quindi non perseguono l’esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capital gain sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell’ambito del reddito d’impresa”.

Fonte: notiziario Eutekne

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistiche – Criteri di riparto, tempistiche di presentazione della documentazione e modalità di rendicontazione (avviso Ministero del Turismo 8.4.2022 n. 4986)

Con avviso del Ministero del Turismo 8.4.2022 n. 4986, relativo ai contributi a fondo perduto e ai crediti d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere ex art. 1 del DL 152/2021 vengono:

  • definite le modalità e le tempistiche per la trasmissione della documentazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni e di quella da allegare alle successive richieste di erogazione del contributo e di fruizione del credito d’imposta;
  • illustrate le modalità di rendicontazione;
  • indicati i criteri di riparto delle risorse.

Fonte: notiziario Eutekne

Sospensione degli ammortamenti – Estensione ai bilanci 2021 e 2022 – Novità del DL 4/2022 convertito (DL “Sostegni-ter”) – Ambito temporale di applicazione – Profili critici

Per effetto delle modifiche apportate, da ultimo, dal DL 4/2022 conv. L. 25/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), in vigore dal 29.3.2022, all’art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), la disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applica “negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022”.
La norma attualmente in vigore non prevede più, invece, la possibilità di sospendere gli ammortamenti con riferimento agli esercizi che si sono chiusi in data antecedente al 31.12.2021 (e che, quindi, non sono in corso a tale data).
Il problema si pone per i bilanci non ancora approvati al 29.3.2022, in quanto, per i bilanci già approvati a tale data, la norma allora vigente consentiva la sospensione degli ammortamenti per i bilanci relativi all’esercizio in corso al 15.8.2020 e per quello successivo.
Non pare che l’intento del legislatore sia quello di escludere dalla sospensione i bilanci chiusi in data antecedente al 31.12.2021.
La norma attualmente vigente sembra, piuttosto, la conseguenza di una formulazione frettolosa.
Sarebbe, comunque, auspicabile un intervento chiarificatore.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Marchi e avviamento

Secondo il documento interpretativo OIC 10, attualmente in bozza per commenti:

  • se la società opta per il pagamento della maggiore imposta sostitutiva per mantenere la deducibilità degli ammortamenti dei marchi e dell’avviamento in 18 anni (art. 1 co. 623 della L. 234/2021), a fronte dell’iscrizione del debito verso l’Erario è necessario ridurre una posta di patrimonio netto (l’operazione non genera, quindi, componenti a Conto economico);
  • se, invece, si rinuncia agli effetti fiscali dell’operazione, si iscrive un credito nei confronti dell’Erario per la restituzione dell’imposta sostitutiva pagata e, in contropartita, si iscrive un fondo imposte differite, in quanto emergono (o riemergono, in caso di rinuncia al riallineamento) differenze tra i valori civili e i valori fiscali dei beni.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Revoca della rivalutazione – Novità del DL 4/2022 convertito (c.d. “Sostegni-ter”) – Trattamento contabile (documento CNDCEC aprile 2022)

Il documento CNDCEC aprile 2022 analizza il trattamento contabile conseguente alla revoca della rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio 2020 ex art. 110 del DL 104/2020 convertito.
In particolare, qualora la revoca sia operata non solo sotto il profilo fiscale, ex art. 1 co. 622-624 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ma anche sotto il profilo civilistico, ex art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 conv. L. 25/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), secondo il CNDCEC, occorre:

  • rilevare un credito tributario del medesimo importo del versamento effettuato, iscrivendo in contropartita la riserva di rivalutazione (oppure un’altra riserva, nel caso in cui la riserva di rivalutazione sia già stata utilizzata per coprire le perdite 2020). Il restante debito tributario è cancellato a fronte dell’incremento della riserva;
  • eliminare la riserva di rivalutazione, stornando, allo stesso tempo, il valore rivalutato nell’attivo patrimoniale ed eventualmente il fondo ammortamento. I valori interessati devono essere eliminati nella loro consistenza all’1.1.2021, così da non interferire sulla determinazione delle quote di ammortamento al 31.12.2021;
  • fornire adeguata informativa in Nota integrativa. Posto che la revoca non rappresenta un cambiamento di criterio di valutazione, non è richiesta la riesposizione ai fini comparativi dei dati riferiti al 2020.

Fonte: notiziario Eutekne

Relazione di revisione relativa al bilancio 2021 – Richiami di informativa

Nella relazione sul bilancio chiuso al 31.12.2021, il revisore dovrà mostrare particolare attenzione all’informativa fornita dalla società nella Nota integrativa e, ove opportuno, nella Relazione sulla gestione, sia con riferimento alle norme di sostegno alle imprese (quali la sospensione degli ammortamenti e la sterilizzazione delle perdite), che agli effetti sull’informativa derivanti dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dal conflitto in corso in Ucraina.
Il professionista, inoltre, dovrà svolgere le normali procedure attinenti all’esame della continuità e, nei casi di società particolarmente impattate dagli effetti negativi della pandemia e/o della guerra in Ucraina, dovrà svolgere un’analisi approfondita delle valutazioni effettuate dalla direzione aziendale sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare per un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio e sui connessi eventuali dubbi e incertezze, piani di azione previsti e rischi inerenti.

Fonte: notiziario Eutekne

Cessione di beni rivalutati nel periodo di moratoria fiscale – Effetti – Indicazione nel modello REDDITI SC 2022

La cessione, l’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, intervenuta nel corso del periodo 2021, di beni rivalutati nel bilancio 2020 “solare” ex art. 110 del DL 104/2020 rende necessario tracciare in REDDITI SC 2022 le conseguenze della decadenza degli effetti della rivalutazione.
In particolare, in caso di cessione del bene nel 2021 la differenza tra plusvalenza fiscale (commisurata al valore fiscale ante rivalutazione, posto che il maggior valore fiscale è riconosciuto a partire dall’1.1.2024) e contabile deve essere indicata nel rigo RF31, con il codice “13”.
Il recupero dell’imposta sostitutiva versata, sebbene le istruzioni non ne facciano espressa menzione, dovrebbe avvenire, in primo luogo, “per memoria” mediante indicazione nei righi RS460- RS461, nonché nel rigo RN14, a riduzione dell’IRES dovuta.
Da ultimo, il prospetto del patrimonio netto del quadro RS deve essere movimentato in modo da accogliere la cessazione dello stato di sospensione del saldo attivo di rivalutazione.

Fonte: notiziario Eutekne

Relazione unitaria del collegio sindacale – Documento del CNDCEC sul bilancio 2021

Nella nuova versione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, pubblicata ieri dal CNDCEC e relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, viene dato particolare risalto alle misure di sostegno alle imprese per far fronte alle conseguenze causate dall’emergenza pandemica da COVID-19 e al conflitto in Ucraina.
Nella prima parte del documento si sottolinea come la relazione unitaria del Collegio sindacale possa essere sottoscritta, tramite firma elettronica qualificata, anche soltanto dal presidente.
Con riferimento al contenuto della relazione unitaria, si evidenzia la necessità di porre attenzione ai richiami di informativa connessi all’eventuale utilizzo delle deroghe contabili e alle potenziali implicazioni connesse agli effetti economici della guerra in Ucraina.

Fonte: notiziario Eutekne

Bilancio abbreviato e bilancio delle micro imprese – Verifica del superamento dei limiti dimensionali – Decadenza dalle semplificazioni

Ai sensi degli artt. 2435-bis co. 1 e 2435-ter co. 1 c.c., le società non quotate possono, rispettivamente, redigere il bilancio in forma abbreviata oppure adottare il regime semplificato previsto per le micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei limiti ivi previsti.
In riferimento alle società già in attività, la dottrina prevalente (su tutti circ. Assonime 18.2.2009 n. 9; contra documento CNDCEC novembre 2012) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2021, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero state superate negli esercizi 2020 e 2021.
Gli artt. 2435-bis co. 8 e 2435-ter co. 4 c.c. stabiliscono, invece, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti ivi previsti.
Il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito “di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti”.
Pertanto, qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2020 e 2021, decadrebbe dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2021.

Fonte: notiziario Eutekne

Rendiconto finanziario – Disciplina

Nell’attuale scenario di crisi economica, il rendiconto finanziario rappresenta un utile strumento per valutare lo stato di salute dell’azienda a cui lo stesso si riferisce. Con riferimento alla gestione operativa, ad esempio, le imprese che svolgono la propria attività in settori particolarmente colpiti dalla crisi si trovano a dover fronteggiare gli impatti negativi su tale grandezza, parzialmente attenuati dagli interventi messi in atto dal Governo. Altro valore da monitorare è quello delle variazioni di circolante netto, in quanto nell’attuale congiuntura economica si possono frequentemente presentare situazioni di incremento dei crediti commerciali (a seguito dell’allungamento delle dilazioni di pagamento richieste dai clienti) e di aumento delle giacenze di magazzino (con conseguenti possibili problemi di obsolescenza), non sempre compensati con un incremento dei debiti verso i fornitori (nei casi in cui non vengano, ad esempio, ottenute adeguate dilazioni di pagamento).

Fonte: notiziario Eutekne

Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Disciplina transitoria

In merito ai dividendi distribuiti dal 2018, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%.
È però prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e relative a utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF.
In vigenza del regime transitorio, i dividendi sono tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017):

  • nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007);
  • nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016);
  • nel limite del 58,14% (utili formatisi nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).
    L’Autore osserva che, laddove possibile, la distribuzione entro fine anno delle riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 risulta conveniente per i contribuenti con partecipazioni qualificate perchè evita l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta.

Fonte: notiziario Eutekne

Pianificazione successoria – Modalità

Rispetto alla previsione, in testamento, dell’attribuzione di un determinato bene immobile al figlio, la donazione, in vita, della nuda proprietà del medesimo bene, conservandone l’usufrutto, presenta alcuni vantaggi. Entrambi gli atti consentono al titolare di conservare la titolarità dei frutti dell’immobile fino alla morte, ma la donazione non è revocabile come il testamento, ma solo risolvibile per mutuo dissenso.
Dal punto di vista fiscale, se l’applicazione delle franchigie previste per l’imposta di successione e donazione non muta (1 milione di euro per i figli), nel caso di donazione, le imposte ipotecaria e catastale sono applicate su una base imponibile ridotta, in quanto commisurata al diritto di nuda proprietà e non alla proprietà piena.

Fonte: notiziario Eutekne

Sterilizzazione delle perdite ex art. 6 del DL 23/2020 (documento di ricerca CNDCEC FNC 25.3.2022)

Il documento di ricerca di CNDCEC e FNC del 25.3.2022 analizza la disciplina sulla “sterilizzazione” delle perdite (art. 6 del DL 23/2020 convertito), in esito all’applicazione della stessa anche a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021.
Si invita, tra l’altro, a prestare particolare attenzione al caso di società che intendano avvalersi del regime di favore “anche” in relazione alle nuove perdite emerse nel 2021. In tale ipotesi, sebbene le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 restino sterilizzate, l’emersione di nuove e rilevanti perdite potrebbe essere indice di una crisi complessiva iniziata con la pandemia, o da questa aggravata, che necessiterebbe di interventi maggiormente incisivi rispetto alla sospensione degli obblighi codicistici.
Soprattutto nei casi in cui le perdite emerse per due esercizi consecutivi dovessero essere rilevanti ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., infatti, la decisione dell’assemblea di rinviarne la copertura dovrebbe essere fondata su una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio, ferma la necessità di verificare la continuità aziendale.
Gli amministratori, peraltro, non dovrebbero trascurare di vagliare con attenzione le opportunità e i vantaggi che potrebbero derivare dall’adozione di uno tra gli strumenti di regolazione della crisi disciplinato nell’ordinamento. Si pensi, in particolare, alla composizione negoziata della crisi ex DL 118/2021 convertito.

Fonte: notiziario Eutekne

Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio -Autorizzazione della Commissione Europea (comunicato stampa Commissione Europea 25.3.2022)

La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 200 milioni di euro a sostegno del settore del commercio al dettaglio nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e la misura sarà aperta alle imprese che svolgono commercio al dettaglio come attività principale che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019 e i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di euro nel 2019.
L’importo dell’aiuto per beneficiario sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto:

  • non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario;
  • sarà concesso entro il 30.6.2022.

Fonte: notiziario Eutekne

Trattamento contabile – Imputazione temporale

Ove la “super ACE” di cui all’art. 19 co. 2-7 del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021) sia fruita tramite riduzione del reddito imponibile, secondo le regole ordinarie dell’ACE, nella determinazione delle imposte di competenza del periodo d’imposta 2021, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (calcolato applicando l’aliquota maggiorata del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio) è dedotto dal reddito complessivo netto.
Pertanto, in sede di redazione del bilancio 2021, l’impresa beneficiaria rileva un minor costo per imposte.
Ove, invece, l’impresa beneficiaria intenda fruire dell’agevolazione tramite credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote proprie del soggetto beneficiario, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione e l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al riconoscimento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria (che viene reso noto entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione).
Posto che l’agevolazione sembrerebbe avere natura automatica anche in caso di fruizione tramite credito d’imposta, il credito potrebbe essere rilevato nel momento in cui si realizzano i presupposti per beneficiare dell’agevolazione (in specie l’incremento del capitale proprio) e, quindi, nel bilancio 2021, nonostante il riconoscimento del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria sia comunicato nell’esercizio successivo.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. 6) – Profili critici

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. 6 (Parte III), la rivalutazione acquisisce efficacia con l’indicazione nel quadro RQ dei maggiori valori assoggettati ad imposizione sostitutiva; tale indicazione sarebbe, inoltre, irretrattabile.
Tale principio deve però tenere conto che, in molti casi, i comportamenti dei contribuenti sono difformi da quanto precisato nella circolare, per cui occorrerebbe correggere le dichiarazioni REDDITI 2021. Il tema si pone, ad esempio:

  • per le rivalutazioni del settore alberghiero, per le quali l’impresa ha in certi casi assoggettato, in via prudenziale, ad imposizione del 3% determinati valori, quando invece essi potevano essere oggetto di rivalutazione gratuita;
  • per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la cui base imponibile deve intendersi pari all’ammontare della riserva di rivalutazione al netto dell’imposta del 3%.
    In tali casi, non dovrebbe trattarsi di rettifiche di opzioni esercitate, ma di errori, emendabili con dichiarazione integrativa.

Fonte: notiziario Eutekne

Provvidenze pubbliche – Obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa o sul sito Internet – Regime sanzionatorio – Termine per l’applicazione delle sanzioni – Proroga – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”)

L’art. 1 co. 28-ter del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”) (inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15) ha modificato l’art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito, stabilendo che il termine per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1 co. 125-ter della L. 124/2017 (relativo all’informativa sulle erogazioni pubbliche) “per l’anno 2021” (inizialmente prorogato all’1.1.2022) è ulteriormente prorogato all’1.7.2022.
Parallelamente, l’art. 3-septies del DL 228/2021 (anche in questo caso inserito in sede di conversione nella L. 15/2022) ha prorogato all’1.1.2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”.
Sembrerebbero poter beneficare della concessione di alcuni mesi in più per adempiere all’obbligo informativo (che sembrerebbe conseguire alla proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni), nella sostanza, soltanto i soggetti tenuti ad inserire l’informativa sul sito internet.
Per i soggetti tenuti ad inserire l’informativa nella Nota integrativa, invece, sembrerebbe dover comunque essere rispettato il termine di approvazione del bilancio. Diversamente, l’inserimento “a posteriori” dell’informativa richiederebbe una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.

Fonte: notiziario Eutekne

Interruzione del servizio dell’Agenzia delle Entrate – Termini di emissione delle fatture

Nella giornata del 30.3.2022, il sito internet dell’Agenzia delle Entrate ha subito un’interruzione del servizio, dovuta a problemi tecnici. Il disservizio ha interessato anche il portale “Fatture e corrispettivi”, mediante il quale i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico via Sistema di Interscambio.
Il protrarsi dell’interruzione assume contorni particolarmente delicati per i soggetti il cui termine di emissione della fattura elettronica scadeva il 30.3.2022. Le eventuali problematiche che dovessero sorgere dal “rallentamento” dei termini di fatturazione, causate dalle interruzioni dei servizi dell’Agenzia, potrebbero essere superate dalla stessa Amministrazione finanziaria, consentendo un allungamento dei suddetti termini.

Fonte: notiziario Eutekne

Sospensione degli ammortamenti – Estensione ai bilanci 2021 e 2022 – Novità del DL 4/2022 convertito (DL “Sostegni-ter”)

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito (c.d. “Sostegni-ter”) ha modificato nuovamente l’art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), stabilendo che il regime derogatorio che consente di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applica negli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti “solari”, nei bilanci 2021 e 2022).
Così come per la proroga disposta dall’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”), anche in questo caso non sono previste limitazioni in ordine all’ambito di applicazione della sospensione.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.
Tale aspetto potrebbe indurre a ritenere applicabile la sospensione, nei bilanci 2021 e 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nel 2020, ma anche da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

Fonte: notiziario Eutekne

Prestazioni autonome occasionali – Comunicazione preventiva via email o sms all’Ispettorato del lavoro – Novità del DL 146/2021 convertito (DL “fisco-lavoro”) – Modalità (nota INL 28.3.2022 n. 573)

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota 28.3.2022 n. 573, ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su “Servizi Lavoro” ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 13 del DL 146/2021.
In particolare, l’INL illustra:
– alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per l’inoltro telematico della comunicazione preventiva (ad es. elementi identificativi del prestatore e dell’utilizzatore, data di inizio della prestazione, durata della stessa, ecc.);
– il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell’obbligo (invio della comunicazione tramite email). In particolare, tale modalità resterà ancora utilizzabile fino al 30.4.2022 in parallelo con la nuova procedura, mentre dall’1.5.2022 l’unico canale valido per assolvere all’obbligo di comunicazione sarà quello telematico, utilizzando il nuovo format.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Revoca della rivalutazione dei marchi – Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e del DL 4/2022 convertito (c.d. “Sostegni-ter”) – Trattamento contabile

Ad avviso degli Autori, la revoca [operata, sotto il profilo fiscale, ex art. 1 co. 622-624 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e, sotto il profilo civilistico, ex art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione nella L. 25/2022] della rivalutazione dei marchi operata nel bilancio 2020 ex art. 110 del DL 104/2020 convertito non è riconducibile né alla correzione di un errore né ad un cambiamento di criterio di valutazione.
Da punto di vista operativo, occorre eliminare il maggiore valore rivalutato attribuito al marchio, riducendo in contropartita la riserva di rivalutazione.
Inoltre, gli ammortamenti dei marchi devono essere calcolati, nel bilancio 2021, sul valore del bene rideterminato, ovvero non comprensivo dell’importo della rivalutazione.
Ove il valore del marchio sia pari a zero, quindi, non saranno rilevati ammortamenti a Conto economico.

Fonte: notiziario Eutekne

L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”) – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Principali novità

È stata pubblicata sul S.O. n. 13 della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.3.2022 la L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”).
Fra le novità introdotte in sede di conversione, si segnalano:
– l’inserimento del co. 624-bis all’art. 1 della L. 234/2021, che prevede la possibilità di rinunciare agli effetti civilistici delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020;
– l’estensione anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, limitatamente ai primi tre mesi del 2022 del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020, spettante alle imprese del settore turistico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
– la modifica della disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, prevedendone l’applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nei bilanci 2021 e 2022;
– la proroga al 29.4.2022 del termine per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020 (per le spese sostenute nel 2021 o le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020);
– la proroga delle rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

Fonte: notiziario Eutekne

Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici – Conservazione (ris. Agenzia delle Entrate 28.3.2022 n. 16)

Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella risposta a interpello 9.4.2021 n. 236 in tema conservazione dei registri contabili e della documentazione rilevante ai fini tributari.
Viene precisato che gli obblighi di conservazione non vengono meno nemmeno a seguito dell’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94 per cui i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al 2019 ai sensi dell’art. 5 co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

Fonte: notiziario Eutekne

Novità della L. 238/2021 – Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori – Bilancio d’esercizio delle società cooperative – Emendamenti ai documenti OIC e documento interpretativo OIC 10 – Approvazione definitiva

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato, nella riunione del 24.3.2022, la versione definitiva:

  • degli emendamenti ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire le modifiche apportate dalla L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) alla disciplina del bilancio;
  • del documento interpretativo OIC 10, che disciplina gli effetti contabili delle norme in tema di rivalutazione e riallineamento introdotte dall’art. 1 co. 622 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
  • degli emendamenti ai principi contabili nazionali che analizzano le specificità che contraddistinguono i bilanci delle società cooperative.
    I tre documenti hanno subìto lievi modifiche rispetto alle bozze (rilasciate, rispettivamente il 2.3.2022 e il 17.5.2021), per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni, e sono stati inviati alle Autorità competenti affinché esprimano il loro parere.
    Una volta concluso l’iter, i documenti saranno pubblicati in via definitiva.
    Per quanto attiene alla rivalutazione e al riallineamento, nel corso della riunione il Consiglio di Gestione ha anche discusso le modifiche da apportare al documento interpretativo 10 alla luce delle disposizioni contenute nella L. 25/2022, di conversione del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), che consente la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate.

Fonte: notiziario Eutekne

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (OIC 9) – Effetti del conflitto tra Russia e Ucraina

Ad avviso dell’Autore, dalle indicazioni contenute nei documenti OIC 9 (§ 25) e OIC 29 (§ 59 lett. b) e nella comunicazione OIC 5.5.2020, relativa agli effetti della diffusione del Coronavirus, si desume che, ai fini dell’impairment test delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2021, gli amministratori devono tenere conto dei flussi finanziari futuri determinati con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data del 31.12.2021, senza considerare, quindi, l’impatto di eventi eccezionali successivi alla chiusura dell’esercizio, quali il conflitto in Ucraina e le sanzioni economiche introdotte nei confronti della Russia.

Fonte: notiziario Eutekne

Regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni – Effetti della incompleta, tardiva o mancata compilazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT

Tra i requisiti sottesi al regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 41 co. 2-ter del DL 331/93 richiede che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo INTRASTAT o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
Non è ancora stato chiarito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, se a fronte di una violazione nella presentazione degli elenchi INTRA delle vendite, la successiva regolarizzazione sia sufficiente a garantire la permanenza del regime di favore, come nel caso in cui l’elenco sia presentato omettendo i dati di una o più cessioni INTRA Ue oppure indicando dati errati.
Le Note esplicative riguardanti i “Quick fixes 2020” evidenziano che il mancato adempimento del cedente in merito alla presentazione degli elenchi, ai sensi dell’art. 138, par. 1-bis della direttiva 2006/112/CE, “può di fatto essere stabilito solo una volta trascorso un certo periodo dal momento in cui la cessione è stata effettuata e fatturata”. Vi è dunque un lasso di tempo “tra il momento in cui il cedente deve presentare l’elenco riepilogativo e il momento in cui le autorità fiscali intervengono”.
Gli Autori osservano che il disconoscimento del regime di non imponibilità, derivante da errori od omissioni nel modello INTRA-1, dovrebbe quindi richiedere una contestazione in merito alla presentazione degli stessi e che, sino a tale momento, sembrerebbe ragionevole accettare l’eventuale regolarizzazione effettuata dal cedente.

Fonte: notiziario Eutekne

Nota di variazione in diminuzione – Procedure concorsuali – Novità del DL 73/2021 convertito – Diritto al rimborso da parte del cedente o prestatore – Condizioni (circ. Assonime 15.3.2022 n. 10)

Assonime, con la circ. 15.3.2022 n. 10, ha esaminato le novità concernenti le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA nei casi di mancato pagamento delle somme dovute dai cessionari e committenti coinvolti in procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, come modificato dall’art. 18 del DL 73/2021.
Le nuove regole di emissione delle note di variazione si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 (art. 3-bis del DL 228/2021). Nella circ. Assonime viene precisato che le espressioni “avvio”, “assoggettamento” ed “apertura” della procedura concorsuale devono intendersi di uguale significato.
In merito alle modalità di recupero dell’imposta, nel caso in cui sia decorso il termine di decadenza per l’emissione della nota di variazione (vale a dire il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il presupposto per l’emissione), secondo Assonime deve essere riconosciuto, nella generalità dei casi, l’accesso all’istituto della restituzione dell’IVA previsto dall’art. 30-ter del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate ne ha invece limitato la portata a circostanze residuali ed eccezionali, nel caso di impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Fonte: notiziario Eutekne

Buoni benzina – Non imponibilità fino a 200 euro per il 2022 – Novità del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”)

L’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.
Viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR.
Stando alla formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit pari a 258,23 euro, per cui il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe al calcolo di tale limite.

Fonte: notiziario Eutekne

Somme ricevute da una società dalla propria controllante per l’adesione alla c.d. “pace fiscale” – Imponibilità – Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 139)

Con la risposta a interpello 21.3.2022 n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la somma ricevuta da una spa in liquidazione dalla propria controllante per definire un PVC aderendo alla c.d. “pace fiscale” è imponibile sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.
Riguardo all’IRES, la contabilizzazione della provvista nella voce A.5 del Conto economico ne comporta l’imponibilità in forza del principio di derivazione ex art. 83 del TUIR. A nulla rileva, secondo l’Agenzia, la circostanza che il provento sia stato conseguito a fronte di un costo indeducibile, dal momento che nell’ambito delle norme sul reddito d’impresa è prevista l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito ove difettino del requisito dell’inerenza (ex art. 109 co. 5 del TUIR), ma non esiste una simmetrica disposizione che esclude da tassazione i componenti positivi.
Ai fini IRAP, viene ritenuto inapplicabile il principio di correlazione inversa.
Entrambe le conclusioni appaiono opinabili.

Fonte: notiziario Eutekne

Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 – Estensione ai bilanci 2021 e 2022 – Novità del Ddl. di conversione del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)

Il Ddl. di conversione del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), approvato dal Senato il 17.3.2022, modifica nuovamente la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), prevedendone l’applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nei bilanci 2021 e 2022.
Continuano a essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Fonte: notiziario Eutekne

Copertura assicurativa – Novità della L. 234/2021 – Conseguenze dell’assenza di polizza

Nel caso in cui un tecnico abilitato rilasci asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini dei bonus edili in assenza di una idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività professionale, si integrano anzitutto gli estremi di una violazione dell’obbligo sancito dall’art. 5 del DPR 137/2012, con conseguenze di tipo disciplinare a cura dell’Ordine o del Collegio cui il tecnico abilitato risulta iscritto.
Nell’ambito della disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, le conseguenze del rilascio di asseverazioni e attestazioni in assenza di una idonea copertura assicurativa sono molto più pregnanti.
Il co. 14 dell’art. 119, stabilisce infatti che “la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio”.

Fonte: notiziario Eutekne

Verifica del presupposto della continuità aziendale nei bilanci 2021

Le norme transitorie sulla continuità aziendale introdotte dagli artt. 7 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) e 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) e finalizzate a “neutralizzare”, nei bilanci 2019 e 2020, gli effetti devianti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica non sono state riproposte in riferimento all’esercizio 2021.
Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura occorre fare riferimento alle disposizioni ordinarie di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.
La direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, considerando, quindi, anche i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
Per i soggetti “solari” occorre riferirsi, in relazione all’esercizio 2021, almeno al periodo 1.1.2022-31.12.2022.
In questo contesto, assumo particolare rilievo gli effetti del conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni imposte alla Russia.
Peraltro, qualora l’impresa abbia applicato, nei precedenti esercizi, le disposizioni derogatorie sulla continuità aziendale, si ritiene necessario indicare nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione relative all’esercizio 2021, oltre all’informativa ordinariamente prevista, il ricorso alla deroga, anche mediante il richiamo alle risultanze dei bilanci precedenti.

Fonte: notiziario Eutekne

Momento di effettuazione degli investimenti – Rilevanza della “consegna” in caso di prestazioni accessorie secondarie (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 107)

Con la risposta a interpello 14.3.2022 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (es. montaggio, collaudo), considerate accessorie e secondarie.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.
Nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto nel 2019, con acconto pari al 20%, e consegna effettuata nel 2021 (dopo il 30 giugno), mentre le attività di montaggio e collaudo saranno svolte nel 2022. In tal caso, spetta il credito d’imposta investimenti ex art. 1 co. 1056 della L. 178/2020.

Fonte: notiziario Eutekne

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) – Imprese dei settori alberghiero e termale – Ambito applicativo della rivalutazione (circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. 6)

La circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. 6 ha chiarito, con riguardo alla rivalutazione per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale (art. 6-bis del DL 23/2020):

  • che, al fine di individuare i settori interessati, si deve in primo luogo fare riferimento alle imprese i cui codici ATECO sono, rispettivamente, ricompresi nella divisione 55 o rappresentati dal codice 96.04.20);
  • che è possibile ammettere al beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese che li locano ad un’impresa diversa, la quale esercita l’attività alberghiera (in senso conforme le risposte a interpello 31.12.2020 n. 637 e 23.3.2021 n. 200);
  • che è possibile fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori stanziati nel bilancio al 31.12.2020, come afferma la norma in modo testuale.

Fonte: notiziario Eutekne

Guasto del Server-RT – Memorizzazione dei corrispettivi – Registro di emergenza (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 14.2.2022 n. 3)

Uno dei chiarimenti contenuti nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 3 del 14.2.2022 riguarda le modalità per adempiere l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi in caso di guasto del Server-RT.
In particolare, nel caso esaminato l’istante chiedeva se, in tale ipotesi, la memorizzazione dei corrispettivi tramite i punti cassa collegati potesse sostituire la tenuta del registro di emergenza.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, il registro di emergenza costituisce uno strumento concettualmente diverso dalla memoria dei singoli punti cassa. Tuttavia, in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti, viene riconosciuto che, laddove le memorie dei singoli punti cassa consentano di mantenere separata e certa evidenza dei corrispettivi relativi al periodo di mancato o irregolare funzionamento e siano rispettate le ulteriori previsioni normative (quali la tenuta di un’ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato, il corretto versamento delle imposte, ecc.), la memoria dei punti cassa può essere utilizzata al posto del suddetto registro.
In presenza di tali adempimenti sostitutivi, inoltre, non occorre che i dati dei corrispettivi, rilevati durante il periodo di mancato funzionamento del Server-RT, siano trasmessi mediante la procedura web di emergenza disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.

Fonte: notiziario Eutekne

Utilizzo in presenza di crediti d’imposta spendibili in dichiarazione dei redditi – Modalità

La struttura dei modelli REDDITI 2022 non consente di verificare la corretta applicazione dell’assunto – oggetto del principio di diritto 23.3.2021 n. 7 – secondo cui l’ACE può essere utilizzata solo dopo avere utilizzato i crediti d’imposta spettanti.
Questi ultimi sono, infatti, posti nel quadro RN dopo la determinazione dell’imposta, e quindi logicamente dopo l’ACE.
Si potrebbe quindi supporre che la società possa beneficiare dell’ACE solo fino ad una sua quota che porti l’imposta lorda ad un importo tale per cui essa venga poi azzerata dai crediti d’imposta spettanti.
Il tema si pone in modo analogo per la c.d. “super ACE”.

Fonte: notiziario Eutekne

Infruttuosità – Prescrizione del credito – Insinuazione al passivo – Fallimento ante DL 73/2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.3.2022 n. 102)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, ha fornito due rilevanti chiarimenti, osservando, in primo luogo, che, per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (quindi ante DL 73/2021), non ricorre il presupposto dell’infruttuosità della procedura per l’emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l’intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l’ammissione al passivo del creditore. In secondo luogo, è stato chiarito che la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure “simili” al fenomeno dell’estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, consegue – diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso – all’inerzia ingiustificata del creditore (Corte di Giustizia Ue 11.6.2020, causa C-146/19).
Nel caso di specie, l’istanza di ammissione al passivo del creditore veniva rigettata per intervenuta prescrizione del credito, non essendo applicabile alla procedura di concordato preventivo (precedente il fallimento) la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 co. 6 c.c.

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Spese sostenute nel 2021 – Rifiuto del credito da parte di Poste italiane – Termine per la comunicazione al 7.4.2022

Con riguardo alle comunicazioni di opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 relative alle spese sostenute nel 2021, Poste italiane sta comunicando a molti privati ed imprese il rifiuto, anziché l’accettazione della proposta.
Se a subire il rifiuto è il beneficiario è possibile:

  • trovare un altro cessionario disposto ad acquistargli l’intero credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante entro il 7.4.2022;
  • portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI/2022) la prima quota annuale di detrazione e trovare un altro cessionario cui cedere le rate residue di detrazione.
    Se a subire il rifiuto è invece il fornitore, ciò che gli torna indietro è un credito di imposta già formato che può essere ceduto in ogni momento e la cui “quota annuale 2022”, anche laddove non trovasse altri acquirenti, può essere usata in compensazione sul modello F24 con tutti i suoi debiti tributari e contributivi, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Fonte: notiziario Eutekne

Prestazioni autonome occasionali – Comunicazione preventiva via email o sms all’Ispettorato del Lavoro – Novità del DL 146/2021 convertito (DL “fisco-lavoro”) (nota INL 1.3.2022 n. 393)

L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 1.3.2022 n. 393, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 13 del DL 146/2021, che modifica l’art. 14 del DLgs. 81/2008).
Tra i principali, si segnalano i seguenti:

  • la mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile;
  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione le prestazioni aventi natura prettamente intellettuale (ad es. guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua e i medici iscritti all’ordine nell’ambito di consulente scientifiche), quelle rese dall’estero da lavoratori in smart working e quelle rese dai volontari;
  • sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL), mentre la natura commerciale dell’attività svolta dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo li esonera dalla comunicazione;
  • sono tenute alla comunicazione le società per azioni con partecipazione pubblica.

Fonte: notiziario Eutekne

Credito d’imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020 – Trattamento contabile e fiscale

Al pari di ogni altro incentivo utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ex art. 48-bis del DL 34/2020) dovrebbe essere rilevato, analogamente ai contributi in conto esercizio, in Conto economico nella voce A.5 o in diminuzione della voce 20. Posto che esso può essere utilizzato a riduzione di debiti non solo fiscali, ma anche contributivi (secondo la disciplina generale delle compensazioni nel modello F24), appare preferibile la sua contabilizzazione all’interno della voce A.5.
In merito al trattamento fiscale, pur in assenza di indicazioni da parte della relativa norma istitutiva e di chiarimenti di fonte ufficiale, pare legittimo sostenerne la non imponibilità ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020 (in senso conforme, si è pronunciata la circ. Agenzia delle Entrate 1/2022, § 2.4, con riferimento al credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, consideratane la finalità).

Fonte: notiziario Eutekne

Cessioni di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi – Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche – Compilazione del quadro VF

Con riguardo alla compilazione del quadro VF della dichiarazione IVA per il 2021, gli Autori rilevano che occorre prestare attenzione alle seguenti operazioni esenti IVA:

  • le cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, le quali costituiscono, di regola, operazioni esenti che non comportano l’applicazione del meccanismo del pro rata (rigo VF60), qualora la società cessionaria che trattiene il compenso non abbia per oggetto lo svolgimento di attività finanziaria (art. 19-bis del DPR 633/72);
  • le cessioni “fittizie” verso i marketplace, che devono essere indicate dal cedente extra UE nel rigo VF34 campo 7, in quanto si tratta di operazioni esenti equiparate a quelle imponibili ai fini della detrazione (art. 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

Fonte: notiziario Eutekne

Locazioni brevi – Indicazione in Certificazione Unica – Dati catastali – Novità del modello 2022

Nella Certificazione Unica 2022 si trovano alcune novità con riferimento alle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017.
In particolare:

  • nella sezione “Certificazione redditi – Locazioni brevi”, della Certificazione Unica 2022, si possono inserire, per la prima volta quest’anno, nei punti da 14 a 18, i riferimenti ai dati catastali degli immobili oggetto di locazione breve; l’indicazione, secondo le istruzioni, nella presente certificazione è facoltativa;
  • nelle istruzioni, trova spazio la precisazione relativa al fatto che, in forza dell’art. 1 co. 595 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo di imposta.

Fonte: notiziario Eutekne

Termine di emissione delle note di variazione in diminuzione – Procedure concorsuali – Novità del DL 73/2021 convertito – Variazione dell’imponibile e dell’imposta

Uno dei dubbi che si sono manifestati tra gli operatori relativamente all’applicazione del novellato art. 26 del DPR 633/72 concerne la possibilità per il cedente o prestatore, al momento dell’assoggettamento del cessionario o committente alla procedura concorsuale, di effettuare la variazione in diminuzione, rettificando esclusivamente l’imposta e non anche la base imponibile.
Tale soluzione non pare ammissibile, nel caso di specie, considerato che, conformemente alla normativa e giurisprudenza UE, base imponibile e imposta sono da ritenersi intrinsecamente connesse.
Già in passato l’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 127/2008, ha affermato che la variazione in diminuzione deve “essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”. La stessa circolare n. 20/E/2021, riferendosi ad una sentenza di fallimento del debitore, riporta un esempio in cui il documento di rettifica contiene sia l’imponibile che l’IVA.
La variazione per la sola imposta dovrebbe essere, quindi, confinata ai casi di rettifica di un’operazione considerata imponibile che avrebbe dovuto essere esente, non imponibile o non soggetta ad IVA oppure a quelli in cui un’aliquota sia stata applicata in misura maggiore rispetto al dovuto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2015, R.M. n. 187/2000, C.M. n. 1/94).

Fonte: notiziario Eutekne

Eliminazione delle barriere architettoniche – Detrazione del 75% – Novità della L. 234/2021

Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020 spetta una “nuova” detrazione IRPEF/IRES per le “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”, per la realizzazione “in edifici già esistenti” di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che “rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
La detrazione compete nella misura del 75% su un ammontare massimo di spese agevolate pari a:

  • 50.000,00 euro, se gli interventi sono relativi a edifici unifamiliari o a unità immobiliari “funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno” site in edifici plurifamiliari;
  • 40.000,00 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se gli interventi sono relativi a parti comuni di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se gli interventi sono relativi a parti comuni di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
    Ove le spese siano sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022 la “nuova” detrazione potrebbe aggiungersi alle altre agevolazioni spettanti per interventi edilizi.

Fonte: notiziario Eutekne

Errata imputazione a periodo delle componenti reddituali – Doppia imposizione – Termini per la domanda di rimborso (Cass. 22.2.2022 n. 5696)

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui recupera, ad esempio, un costo per violazione della competenza fiscale, non deve, nel contempo, “provvedere alla contestuale rettifica del reddito dell’esercizio ritenuto di effettiva imputazione”.
Il sostanziale effetto di doppia imposizione derivante dal recupero a tassazione può essere evitato tramite domanda di rimborso del contribuente, che deve essere presentata, precisa la Cass. 22.2.2022 n. 5696, nelle forme e nei termini dell’art. 38 del DPR 602/73, o, in via residuale, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92.
Salvo si intenda optare per la prescrizione decennale (in questo senso, Cass. 30.7.2020 n. 16352), l’unico termine applicabile dovrebbe essere l’art. 21 del DLgs. 546/92, di due anni decorrente dal giudicato.
Ove si optasse per l’art. 38 del DPR 602/73, il termine sarebbe spesso ormai spirato, essendo di 48 mesi dalla data del pagamento indebito.

Fonte: notiziario Eutekne

Novità della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) – Emendamenti ai documenti OIC 12, OIC 15, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 31 e OIC 32 – Pubblicazione in bozza

In data 2.3.2022, la Fondazione OIC ha pubblicato la bozza di alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, che sono finalizzati a recepire, all’interno degli standard contabili, le modifiche apportate dall’art. 24 della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) alla disciplina del bilancio.
Con tale intervento normativo (rivolto al completo recepimento della direttiva 2013/34/UE) è stato stabilito, in particolare, che:
– nei casi in cui la legge ammetta l’effettuazione di una compensazione di partite nell’ambito degli schemi di bilancio, la società è tenuta a indicare nella Nota integrativa (anche del bilancio abbreviato) gli importi lordi oggetto di compensazione (art. 2423-ter co. 6 c.c. e art. 2435-bis co. 4 c.c.);
– agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le semplificazioni previste per le micro imprese, l’esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, la possibilità di comprendere la voce “D – Ratei e risconti” tra i crediti dell’attivo circolante e la voce “E – Ratei e risconti” tra i debiti (art. 2435-ter co. 5 c.c.).
L’OIC ha modificato il testo dei documenti OIC 12, OIC 15, OIC 18, OIC 19, OIC 20, OIC 24, OIC 25, OIC 26, OIC 31 e OIC 32, recependo tali modifiche normative.
Gli emendamenti saranno sottoposti a consultazione pubblica fino al 18.3.2022 e si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2021 o da data successiva.

Fonte: notiziario Eutekne

Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato – Fondo centrale di garanzia per le PMI – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”)

L’art. 3 co. 4-bis del DL 228/2021 convertito ha previsto, per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, un parziale ripristino delle coperture del Fondo di Garanzia PMI, disponendo che la garanzia del Fondo operi:

  • per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2. Per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
  • per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.
    L’art. 3 co. 4-ter, inoltre, introducendo la lettera m-ter all’art. 13 co. 1 DL 23/2020, ha disposto che, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro, il termine inziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Fonte: notiziario Eutekne

Cessione d’azienda – Determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro

Secondo l’art. 51 co. 4 del DPR 131/86, il valore dell’azienda ai fini dell’imposta di registro “è controllato dall’ufficio… al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si è espressamente impegnato ad estinguere”.
Interpretando quanto stabilito dalle sentenze Cass. 16.1.2019 n. 888 e 11.1.2022 n. 539, l’Autore osserva che le passività che possono essere scomputate dalla base imponibile dell’imposta di registro, che si applica su un atto di cessione d’azienda, sono solo quelle per cui sussiste il requisito di inerenza al complesso aziendale compravenduto.
Resta comunque fermo che:
– da un lato, l’inerenza della passività si presume per il solo fatto di risultare dalle scritture contabili obbligatorie (o da atti aventi data certa a norma del codice civile) e grava sull’ufficio l’onere di provare la non inerenza delle passività che soddisfano questo requisito formale;
– dall’altro, in presenza di elementi di merito, idonei a far cadere la predetta presunzione di inerenza, la medesima non può essere sostenuta dai contribuenti sulla mera constatazione della responsabilità patrimoniale che l’art. 2560 co. 2 c.c. pone in capo all’acquirente per le passività aziendali che risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Opzione di cessione e sconto in fattura – Cessioni dei crediti – Novità del DL 25.2.2022 n. 13

Il DL 25.2.2022 n. 13, in vigore dal 26.2.2022, abroga l’art. 28 co. 1 del DL 4/2022 (c.d. decreto “antifrodi”) e riscrive integralmente le lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.
Con riguardo alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” viene stabilito che, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, sono possibili due ulteriori cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Il nuovo co. 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 dispone, inoltre, che per le opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022, ai crediti verrà attributo un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali.

Fonte: notiziario Eutekne

Documenti informatici prodotti e ricevuti nel corso del 2020 – Conservazione elettronica – Termine del 28.2.2022

Il 28.2.2022 costituisce il termine entro il quale i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare devono completare le procedure di conservazione elettronica dei documenti informatici prodotti e ricevuti nel 2020. L’adempimento, infatti, deve essere effettuato entro il terzo mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
Per la prima volta, inoltre, il processo deve essere realizzato sulla base delle nuove linee guida Agid, applicabili dall’1.1.2022, in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti. Tali regole non mutano il processo di conservazione in modo sostanziale, ma implicano:

  • la nomina di un responsabile della conservazione, interno o esterno al titolare del documento, ma in ogni caso diverso dal fornitore del servizio medesimo;
  • la redazione e l’aggiornamento del manuale della conservazione, che descriva fra l’altro gli oggetti inviati al sistema di conservazione e i relativi metadati, in quanto elementi funzionali alla loro ricerca.

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Spese per visto di conformità e congruità delle spese dal 12.11.2021 – Detraibilità – Novità del DL 228/2021 convertito (c.d. ‘Milleproroghe’)

L’art. 3-sexies del DL 228/2021 (c.d. “milleproroghe”), il cui Ddl. di conversione è stato approvato definitivamente al Senato il 24.2.2022, ha stabilito che sono detraibili le spese sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021 per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni e le attestazioni necessarie per optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante e/o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per la generalità degli interventi edilizi (e non soltanto per quelli che danno diritto al superbonus del 110%).

Fonte: notiziario Eutekne

Perizia “tardiva” – Effetti sul momento di fruizione del credito d’imposta – Profili critici

Nella risposta a interpello 62/2022 si fa espresso riferimento al caso degli iper-ammortamenti, affermando inoltre che “disposizioni analoghe” a quella prevista dall’art. 1 co. 11 della L. 232/2016 “sono contenute, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’articolo 1, comma 195, della legge n. 160 del 2019 e nell’articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020”.
Tuttavia, a differenza delle norme relative agli iper-ammortamenti, nell’art. 1 co. 195 della L. 160/2019 e nell’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020 non viene più previsto espressamente che la dichiarazione/perizia sia resa per “la fruizione dei benefici”, ma l’adempimento sembra collegato solo ai fini “dei successivi controlli”.
Nella circ. Agenzia delle Entrate 9/2021 viene analizzato il solo caso di interconnessione “tardiva” e non anche quello di perizia “tardiva”, richiamando però anche la ris. 27/2018.
Fermo restando quanto affermato dalla norma, l’ambiguità della prassi sul punto suggerisce, ove possibile, di adottare un comportamento prudenziale e di utilizzare credito d’imposta a decorrere dalla perizia “tardiva”.

Fonte: notiziario Eutekne

Restituzione del contributo – Ravvedimento operoso – Modalità

Il contributo a fondo perduto indebitamente percepito può essere restituito dal contribuente, fruendo del ravvedimento operoso, alle condizioni dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
A tal fine, occorre restituire il contributo, corrispondere gli interessi al tasso legale e pagare le sanzioni del 100% ridotte. Si rileva che:

  • non sembra operare la riduzione della lettera a) a 1/10, riservata ai tardivi versamenti delle imposte;
  • operano le riduzioni da 1/9 a 1/6, a seconda di quando ci si ravvede;
  • in caso di formazione del verbale di constatazione, la riduzione della sanzione è a 1/5.

Fonte: notiziario Eutekne

Detrazioni “edilizie” – Opzione di cessione e sconto in fattura – Modifiche al DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”) – Bozza di DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.2.2022 – Criticità

Secondo la bozza del nuovo decreto, già approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato in G.U., viene integralmente riscritto il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022, ma non viene modificato il co. 2. Ciò comporterebbe che:

  • da un lato, il divieto di “cessioni successive alla prima” verrebbe confermato però con la significativa deroga che fa “salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di” banche, intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione”;
  • dall’altro permarrebbe una norma transitoria di cui al co. 2 secondo cui i crediti che al 17.2.2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
    Paradossalmente, quindi, coloro che si sono affrettati a comunicare l’esercizio delle opzioni entro il 16.2.22022, per poter passare al cessionario un credito di imposta trasferibile una volta ancora, si ritroverebbero in una situazione peggiore rispetto a coloro che non l’hanno fatto (in quanto la norma “a regime” che verrebbe introdotta dallo schema di decreto ammette le due ulteriori cessioni a soggetti qualificati).

Fonte: notiziario Eutekne

Contributi a fondo perduto per il settore del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’HO.RE.CA 

Con il DM 30.12.2021, pubblicato sulla G.U. 19.2.2021 n. 42, sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA, previsti dall’art. 1-ter del DL 73/2021.
Per accedere all’agevolazione, le imprese che svolgono attività prevalente nei suddetti settori (individuati mediante gli specifici codici ATECO elencati nell’Allegato al DM), devono, tra l’altro rispettare entrambi i seguenti requisiti:

  • nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019 (rilevando a tal fine i ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR);
  • hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto a quello del 2019.
    Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti modalità e termini di presentazione delle istanze.

Fonte: notiziario Eutekne

Soglia contante a 2.000 euro fino al 31/12/2022

Un emendamento, approvato in sede di conversione in legge del DL 228/2022 (c.d. “Milleproroghe”), intervenendo sull’art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, stabilisce che, dal 1° gennaio di quest’anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro); e sarà così fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
Tale novità, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione ricordata, infatti, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata. Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.

Fonte: notiziario Eutekne

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